Il numero di ore o di giorni di permesso concessi a ciascun lavoratore variano in base al settore di appartenenza e alla mansione svolta, a riguardo occorre quindi far riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di riferimento.
► PRESCRIZIONE FERIE E PERMESSI NON GODUTI
Per quanto riguarda la gestione di tali permessi e le modalità di fruizione degli stessi da parte dei lavoratori, gli stessi contratti collettivi che regolamentano i Rol, come precisa la nota ministeriale del 27 giugno 2007, affidano la gestione di questi aspetti alle norme contrattuali delle singole aziende. Ne deriva quindi che sarà il datore di lavoro a stabilire se questi permessi possono essere fruiti mediante la concessione di singole ore, che vanno quindi a ridurre l’orario giornaliero, oppure di gruppi di ore pari ad uno o pi๠giorni lavorativi.
► PRESCRIZIONE INDENNITà€ FERIE NON GODUTE
Al contrario di quanto avviene per le ferie, per le quali la legge sancisce il divieto di monetizzazione con conseguente perdita dei giorni di ferie maturati nel caso in cui questi non vengano usufruiti dal lavoratore entro diciotto mesi dalla loro maturazione, fatta eccezione per il caso dello scioglimento del rapporto di lavoro, per i permessi la legge prevede la possibilità di ricevere un’indennità al posto dell’effettiva fruizione. La monetizzazione di tali permessi, tuttavia, èconsentita solo nel caso in cui il lavoratore non ne abbia fruito alla data del 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.