
L’importante è che vi sia sempre una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che quest’ultima deve essere stata determinata dalla necesità creatasi nell’azienda per effetto della prima.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da una lavoratrice e finalizzato ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e al conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha anzitutto premesso la necessità che esista una correlazione di tipo causale tra l’attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del lavoratore sostituito, proseguendo con l’affermare la sussistenza di tali presupposti nel caso in esame, per poi terminare sottolineando che in caso di assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione dì un altro assente, per il periodo dell’assenza, il datore potrà esercitare nei confronti del lavoratore a termine lo stesso jus variandi che avrebbe potuto esercitare nei confronti del lavoratore sostituito.