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Assunzione per sostituzione lavoratore assente

Il lavoratore assunto a tempo determinato per sostituire un altro dipendente assente ma che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro durante tale periodo (si pensi ad esempio al caso di una lavoratrice in congedo di maternità ) non deve essere necessariamente destinato allo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore assente, potendo il nuovo lavoratore essere destinato anche ad altre mansioni, sulla base di quelle che sono le esigenze aziendali.

L’importante èche vi sia sempre una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che quest’ultima deve essere stata determinata dalla necesità  creatasi nell’azienda per effetto della prima.


Tale principio èstato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una lavoratrice e finalizzato ad ottenere l’accertamento della nullità  del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e al conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha anzitutto premesso la necessità  che esista una correlazione di tipo causale tra l’attività  del lavoratore assunto in sostituzione e quella del lavoratore sostituito, proseguendo con l’affermare la sussistenza di tali presupposti nel caso in esame, per poi terminare sottolineando che in caso di assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione dଠun altro assente, per il periodo dell’assenza, il datore potrà  esercitare nei confronti del lavoratore a termine lo stesso jus variandi che avrebbe potuto esercitare nei confronti del lavoratore sostituito.