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Trasferimento del lavoratore e preavviso

Il trasferimento del lavoratore presso altra sede rientra nel potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro. Tuttavia tale potere deve essere esercitato nel rispetto di alcuni diritti del lavoratore.

Oltre ad essere obbligato a comunicare al dipendente i motivi che hanno portato a decidere il suo trasferimento presso altra unità  produttiva qualora quest’ultimo ne faccia esplicita richiesta, il datore di lavoro èanche obbligato a fornire al lavoratore un periodo di preavviso.


La durata del periodo di preavviso èstabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento e qualora il datore di lavoro non rispetti tale previsione il trasferimento èinefficace fino alla data in cui sarebbe dovuto diventare efficace se fosse stato rispettato il preavviso contemplato dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Una sentenza della Corte di Cassazione (22.5.2001, n. 6984) ha stabilito che èillegittimo il comportamento del datore di lavoro che cerca di eludere l’obbligo di preavviso incaricando il dipendente, durante tale periodo, di una trasferta da compiersi presso la destinazione finale. In tal caso, dunque, il rifiuto del lavoratore èdel tutto legittimo e nei suoi confronti non possono essere irrogate delle sanzioni qualora questi abbia continuato a svolgere la sua prestazione lavorativa presso la sede di lavoro pre-trasferimento.

Il trasferimento presso altra unità  produttiva, ricordiamo, deve obbligatoriamente essere sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.