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Sentenza sulla deducibilità  delle perdite su crediti

La perdita su crediti avviene quando un’impresa non puಠrecuperare gli importi dovuti da un terzo per insolvenza di quest’ultimo..

La perdita su crediti avviene quando un’impresa non puಠrecuperare, totalmente o parzialmente, gli importi dovuti da un terzo per insolvenza di quest’ultimo; costituisce dunque un costo che incide negativamente sul reddito.

Dal punto di vista fiscale, perà², il legislatore vuole evitare facili abusi che abbatterebbero il reddito imponibile e stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili solamente quando risultano da fatti certi e precisi: l’insolvenza del debitore, dunque, non deve essere semplicemente dichiarata dal creditore, ma deve essere dimostrata. Solo qualora il debitore sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale la sua insolvenza si ritiene automaticamente dimostrata.


All’attenzione della commissione tributaria regionale delle Marche ègiunto un caso che vedeva contrapposti una società  e l’Agenzia delle Entrate. Questa società  aveva dedotto dal reddito un elevato ammontare di crediti, ritenuti inesigibili, vantati verso un’altra società , controllata dalla prima e localizzata all’estero.

L’Agenzia, ottenendo ragione nel primo grado di giudizio, aveva ritenuto che le due società , dati i legami di partecipazione, si fossero accordate per consentire un vantaggio fiscale alla controllante. La CTR di Ancona, tuttavia, ha dato torto all’Agenzia delle Entrate e ha annullato l’avviso di accertamento che gravava sulla società  ricorrente.

Secondo i giudici, infatti, il fatto che vi fossero legami fra creditore e debitore poteva essere indizio ma non certo prova di elusione fiscale. La legge parla di “elementi certi e precisi” per dedurre il credito, ed effettivamente la controllante li aveva prodotti, sebbene non fossero stati ritenuti degni d’attenzione da parte dell’Agenzia.


Con lettere di sollecito, perizie sui bilanci della controllata e altri elementi, infatti, la controllante aveva dimostrato la sua buona fede. E, pi๠in generale, la CTR ha ritenuto che qualunque mezzo di prova si possa ritenere ammissibile per dimostrare l’insolvenza del debitore.

Fonte: Italia Oggi