Nuova sentenza della Corte di Cassazione in tema di lavoro. I togati della sezione lavoro si sono espressi per mezzo della sentenza n. 26143 lo scorso 21 novembre 2013 e hanno dichiarato legittimo il provvedimento di licenziamento di un lavoratore che ha registrato le conversazioni dei colleghi a loro insaputa. Nulla vale il fatto che tali registrazioni fossero state effettuate per provare una situazione di mobbing all’interno della stessa azienda.
Per quanto riguarda la vicenda specifica dagli atti processuali emerge che il lavoratore èricorso contro il proprio licenziamento datato 2008 da parte dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Le motivazioni date da parte dell’azienda riguardavano:
- grave situazione di sfiducia
- sospetto
- mancanza di collaborazione venutasi a creare all’interno della equipe medica di chirurgia plastica
Tutti questi problemi erano emersi a seguito di un comportamento, giudicato dalla Cassazione scorretto, tenuto da parte del lavoratore stesso, il quale aveva registrato brani di conversazione di numerosi suoi colleghi a loro insaputa. Tutto ciಠèrisultato essere una chiara violazione del diritto alla riservatezza degli altri colleghi. Tale registrazioni sarebbero state poi fornite da parte del lavoratore in sede giudiziaria per provare una situazione di mobbing nei suoi confronti. Tutto ciಠnon èperಠbastato a salvare il lavoratore dal licenziamento, cosଠcome stabilito dal terzo ed ultimo grado di giudizio della Corte di Cassazione.
Precedentemente, il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Torino avevano confermato il licenziamento. Entrambi i primi due gradi di giudizio avevano ritenuto che la condotta tenuta dall’uomo integrava “gli estremi della giusta causa di recesso in conseguenza della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario con la parte datorialeâ€.
In ultima istanza anche la Corte di Cassazione ha confermato le prime due sentenze emesse dai giudici, infatti secondo gli Ermellini il lavoratore ha avuto “un comportamento tale da integrare una evidente violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in un ambito strettamente lavorativo ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing, rivelatasi, tra l’altro, infondata.”
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