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Versamenti nelle casse dell’ Inps, 2 nuovi causali al via

Sono stati inserite due nuove causali per i versamenti nelle casse dell’ INPS. Ecco le informazioni fornite da Fisco Oggi per tutti i contribuenti interessati dai cambiamenti.  La contribuzione aggiuntiva sindacalisti èdisciplinata dall’articolo 5 del Dlgs 564/1996:

“A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puಠessere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività  sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981…”.

I contributi per cariche pubbliche elettive, invece, sono previsti dall’articolo 38 della legge 488/1999:

“I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica…”.

Le causali devono essere esposte nella sezione “Inps” dell’F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”. Nel modello vanno indicati anche:

  • il codice della sede Inps presso la quale èaperta la posizione contributiva aziendale (nel campo “codice sede”)
  • il codice identificativo della posizione contributiva aziendale (nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”)
  • il mese e l’anno di inizio competenza del contributo e quelli di fine competenza (nel campo “periodo di riferimento”, rispettivamente nella colonna “da mm/aaaa” e nella colonna “a mm/aaaa”).