Home » Modifiche all’Iva sulle locazioni di immobili

Modifiche all’Iva sulle locazioni di immobili

L'IMU sugli immobili d'impresa verrà  sostituita da una tassa patrimoniale

Il Governo ha introdotto della particolari novità  per quanto riguarda l’Iva sulle locazioni di immobili. Le modifiche alla precedente normativa èstata introdotta con il decreto legge n. 83 del 2013 e l’Agenzia delle entrate ha spiegato le relative novità  attraverso la circolare n. 22/E del 28 giugno 2013.

La circolare ha come oggetto il regime Iva sulle cessioni e sulle locazioni di fabbricati, dopo la modifica della disciplina Iva inerente questo tema. Infatti l’articolo 9 del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 ha modificato la disciplina Iva delle locazioni e delle cessioni di  fabbricati.

Sono state infatti ampliate le ipotesi in cui le cessioni e le locazioni di immobili sono invece assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto. Generalmente queste compravendite sono esenti da Iva. La legge ha provveduto infatti ad eliminare le ipotesi di imponibilità  obbligatoria per le cessioni e le locazioni di  immobili strumentali.

Questo solo nel caso delle cessioni che sono state effettuate nei confronti di cessionari oppure verso conduttori privi del diritto a detrazione. Inclusi nei casi di legge anche i conduttori con pro-rata di detraibilità  pari o inferiore al 25%.

La circolare della Agenzia delle Entrate ha analizzato il regime fiscale delle locazioni di fabbricati. E’ stata puntata l’attenzione sul fatto che in base al nuovo testo dell’art. 10, primo comma, n. 8), del d.P.R. n. 633 del 1972 e anche secondo le recenti modifiche apportate a tutta la materia da parte del decreto legge n. 83 del 2012, la regola  generale prevista per le locazioni di fabbricati abitativi èl’esenzione IVA.

Questo solo nel caso si verifichi la possibilità  di applicare l’imposta alle operazioni stabilite dalla legge quali:

  • locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi;
  • locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.

Per tutto quello che concerne la locazione immobiliare, i contratti che sono stati stipulati a partire dal 26 giugno 2013, che corrisponde con la data dell’entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 2012 sono soggetti al regime naturale di esenzione.