Home » Tempo di conservazione dei pagamenti

Tempo di conservazione dei pagamenti

Talvolta capita che un fornitore che abbiamo già  liquidato per la sua prestazione dichiari di non aver ricevuto alcun pagamento e si presenti a battere cassa.

In questi casi, il sistema migliore (se non l’unico) per chiudere rapidamente la questione èquello di esibire un documento che comprovi l’avvenuto pagamento: un bollettino postale, un estratto conto, una ricevuta rilasciata dal fornitore medesimo o quant’altro.


Per questo motivo, èbuona abitudine conservare a lungo tutti questi documenti di prova. Una domanda che molti si pongono, perà², èper quanto tempo occorra tenere da parte questa documentazione, al fine di evitare di occupare interi scaffali con scartoffie che in gran parte non serviranno mai.

Le norme in proposito sono piuttosto differenziate, a seconda del tipo di documento di cui parliamo. Come regola generale, occorrerebbe conservare i documenti per tutto il tempo in cui, teoricamente, il fornitore puಠreclamare il suo diritto al pagamento, mentre si puಠprovvedere a cestinarli una volta che tale periodo èscaduto.

Il diritto del fornitore ad ottenere il pagamento (o a contestare la sua mancata esecuzione) à¨, come la maggioranza dei diritti, soggetto a prescrizione. Ricordiamo brevemente che la prescrizione fa scomparire il diritto se, nel tempo in cui trascorre, il titolare non compie alcun atto per farlo valere.


Di norma, il termine per la prescrizione èdecennale. In moltissimi casi, tuttavia, il codice civile prevede termini diversi (pi๠lunghi o pi๠brevi), e non èsempre agevole individuare quale regola applicare nel caso concreto; inoltre, capita frequentemente di discutere sul momento preciso a partire dal quale cominciano a decorrere i termini in questione.
Spesso, dunque, per questioni di prudenza èpreferibile conservare i documenti un po’ pi๠a lungo, proprio per prevenire qualsiasi genere di contestazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore