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Permessi per malattia del bambino

L’art. 47 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede la possibilità  per i genitori di astenersi facoltativamente dal lavoro in caso di malattia di un proprio figlio.

Il diritto spetta ad entrambi i genitori ma alternativamente, in altre parole non spetta contemporaneamente ad entrambi ma solo ad uno dei due per volta.

DIRITTI LAVORATRICI MADRI

Per quanto riguarda i giorni di astensione, fino al compimento del 3° anno di vita del bambino non sono previste limitazioni a riguardo. A partire dal compimento del 3° anno, invece, i genitori possono astenersi dal lavoro in caso di malattia del bambino per un massimo di cinque giorni all’anno per ciascun genitore.

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA DEL BAMBINO

Per poter usufruire di tale permesso ènecessario presentare al proprio datore di lavoro, oltre al certificato medico che attesta la malattia del bambino anche un’autocertificazione in cui si dichiara che l’altro genitore non ha fruito del permesso negli stessi giorni e per lo stesso motivo. L’eventuale periodo di ferie in corso si interrompe solo in caso di ricovero del bambino presso una struttura ospedaliera.

Dal punto di vista retributivo, ai genitori non spetta alcuna retribuzione in relazione ai giorni di permesso richiesti, mentre dal punto di vista retributivo entrano in gioco i contributi figurativi. Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, in particolare, i periodi di astensione per malattia del bambino sono coperti da contribuzione figurativa al 100%, dopo il compimento del 3° anno sono invece coperti da contribuzione figurativa parziale e commisurata al reddito dei richiedenti.