Licenziamento ad nutum

Il licenziamento ad nutum non èaltro che un licenziamento immotivato, ovvero intimato dal datore di lavoro senza una valida giustificazione. Tale fattispecie viene perಠvietata dall’art.18 dello Statuto dei lavoratori, secondo cui il giudice non solo èchiamato ad annullare il licenziamento non conforme alle procedure di legge ma anche quello che sia stato intimato dal datore di lavoro senza giusta causa o giustificato motivo.

Una volta accertato che non si tratta di un licenziamento per giusta causa o di un licenziamento per giustificato motivo, dunque, il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziato.

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Esempio lettera di licenziamento con preavviso

Solo in caso di licenziamento per giusta causa il datore di lavoro non èobbligato a concedere il periodo di preavviso al dipendente licenziato, per tutte le altre ipotesi di licenziamento èobbligato a fornire un periodo di preavviso o, in alternativa, a corrispondere al dipendente l’indennità  di mancato preavviso, ossia una somma di denaro pari a quella che gli sarebbe spettata se avesse lavorato nel periodo di preavviso previsto dalla legge o dal contratto.

Di seguito proponiamo un esempio di lettera di licenziamento con preavviso in cui viene anche inclusa la parte in cui il lavoratore indica i motivi che hanno causato la risoluzione del rapporto di lavoro.

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Licenziamento aziende meno 15 dipendenti

In caso di licenziamento illegittimo da parte di un’azienda con meno di 15 dipendenti si applica una disciplina diversa rispetto a quella prevista per le grandi aziende e sancita dalla legge n.640 del 1996.

In questo caso, infatti, al datore di lavoro viene concessa una possibilità  di scelta nel caso in cui il giudice dichiara l’illegittimità  del licenziamento, ovvero decidere se riassumere il lavoratore entro tre giorni dalla sentenza, reintegrandolo all’interno dell’azienda stessa senza obbligo di corrispondergli gli arretrati, oppure se pagargli un risarcimento.

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Differenza tra giusta causa e giustificato motivo

Con la locuzione giusta causa la legge identifica un comportamento talmente grave da giustificare l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e l’impossibilità  di proseguirlo anche solo limitatamente al periodo di preavviso, in quanto risulta venuto meno il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il dipendente.

Il venir meno di tale vincolo fiduciario puಠessere determinato da diversi comportamenti del lavoratore, ad esempio costituiscono ipotesi di licenziamento per giusta causa il continuo e ingiustificato rifiuto ad eseguire la prestazione lavorativa, il danneggiamento o la sottrazione di apparecchiature di lavoro e la violazione degli obblighi di diligenza e obbedienza sanciti all’art. 2104 del Codice Civile.

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Licenziamento per violazione divieto di concorrenza

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8969 del 19 aprile 2011 ha stabilito che affinchèun licenziamento per violazione del divieto di concorrenza sia valido ènecessario che il datore di lavoro fornisca la prova di tale violazione, ossia prova dello svolgimento da parte del lavoratore della trattazione di affari per conto proprio o di terzi e del carattere concorrenziale di tale attività  imprenditoriale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisce prova della trattazione di affari per conto proprio o di terzi, oppure manca la prova del carattere concorrenziale di tale attività  o ancora, pur in presenza della dimostrazione dello svolgimento da parte del lavoratore di un’attività  concorrenziale questa risulta essere stata svolta in una realtà  territoriale distante, il licenziamento risulta illegittimo.

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Licenziamento per lavoro durante congedo parentale

La violazione dell’espresso divieto di svolgere un’altra attività  lavorativa durante la fruizione dei congedo parentale non puಠessere punita in ogni caso con il licenziamento, in quanto in tema di sanzioni disciplinari vige il principio della proporzionalità  della sanzione rispetto alla gravità  dell’infrazione.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società  che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività  lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società  durante il periodo di congedo familiare.

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Fac simile lettera di dimissioni con preavviso

In base a quanto stabilito dall’art. 2118 del Codice civile sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro dando un periodo di preavviso, a meno che non ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di licenziamento per giusta causa o di dimissioni per giusta causa, in quanto in questi casi il motivo che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro èconsiderato talmente grave da non consentirne neanche la prosecuzione temporanea.

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Fac simile lettera di licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo viene deciso dal datore di lavoro qualora si verifica una causa meno grave rispetto a quella che provoca il licenziamento per giusta causa, per questo motivo in tal caso il datore di lavoro èobbligato a concedere al prestatore di lavoro un periodo di preavviso o, in mancanza, l’indennità  di mancato preavviso.

In questo caso, infatti, il motivo che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro èmeno grave e quindi consente la prosecuzione del rapporto di lavoro, seppur limitata al solo periodo di preavviso.

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Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo rappresenta un’ipotesi di licenziamento meno grave rispetto al licenziamento per giusta causa in quanto in questo caso il motivo che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro èmeno importante e quindi consente la prosecuzione limitata del rapporto di lavoro al periodo di preavviso.

L’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo èdisciplinata dall’art. 3 della Legge n. 604 del 1966, secondo cui questa fattispecie si realizza un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo soggettivo) oppure per motivi inerenti all’attività  produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell’attività  lavorativa (cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

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Fac simile lettera di licenziamento per giusta causa

In caso di licenziamento per giusta causa, intendendosi per tale una causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto poichècomporta il venir meno del vincolo fiduciario, in capo al datore di lavoro non sussite l’obbligo di fornire il preavviso, nètantomeno quello di corrispondere al lavoratore l’indennità  di mancato preavviso.

Il licenziamento deve essere notificato mediante apposita lettera di licenziamento, èinfatti assolutamente inefficace il licenziamento orale. Di seguito un esempio di lettera di licenziamento per giusta causa.

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Licenziamento per giusta causa

In base a quanto stabilito dall’art. 2119 del Codice Civile, il datore di lavoro puಠrecedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso nel caso in cui sussista giusta causa, ossia una causa che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto lavorativo in quanto comporta il venir meno il vincolo fiduciario tra i due soggetti.

La violazione del rapporto fiduciario deve essere verificata caso per caso e prendendo in considerazione diversi elementi, tra cui la qualità  del rapporto tra le parti e il grado di fiducia che lo caratterizza, la posizione occupata dal lavoratore e l’intensità  dell’elemento intenzionale.

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Dimissioni per giusta causa

L’art. 2119 del Codice Civile disciplina l’ipotesi della risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, in particolare la norma stabilisce che “ciascuno dei contraenti puಠrecedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto èa tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto èa tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto“.

Lo stesso articolo, inoltre, al secondo comma stabilisce che non puಠessere annoverata tra le ipotesi di giusta causa il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

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Fac simile lettera di dimissioni senza preavviso

In forza di quanto stabilito dall’art. 2118 del Codice Civile, sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge, dagli usi o secondo equità . In mancanza di preavviso, il recedente ètenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità  equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Di comune accordo, tuttavia, le parti possono concordare che l’interruzione del rapporto di lavoro non sia accompagnata dal preavviso, in questo caso il recedente puಠproporre questa soluzione nella lettera di dimissioni o nella lettera di licenziamento.

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Fac simile impugnativa licenziamento

In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha la possibilità  di impugnarlo mirando, a seconda dei casi, alla reintegrazione nel posto di lavoro oppure ad un risarcimento.

Il lavoratore, in particolare, puಠimpugnare il licenziamento quando èprivo di giusta causa o giustificato motivo, quando èprivo dei requisiti formali previsti dall’art. 2 della Legge 604/1966 e quando si basa su ragioni discriminatorie o su motivazioni illecite. Di seguito il modello della lettera da inviare al datore di lavoro per informarlo dell’intenzione di agire legalmente.

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Impugnare un licenziamento illegittimo

Il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore attraverso la lettera di licenziamento nella quale il datore di lavoro non èobbligato ad indicare le motivazioni. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, il datore di lavoro èobbligato a fornirle entro sette giorni.

In determinati casi il lavoratore ha la possibilità  di impugnare il licenziamento, in particolare quando ricorre la fattispecie di licenziamento illegittimo, ovvero: quando èprivo di giusta causa o giustificato motivo; quando èprivo dei requisiti formali sanciti dall’art. 2 della Legge 604/1966; quando èstato intimato per ragioni discriminatorie o sostenuto da motivazioni illecite.

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