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Differenza tra giusta causa e giustificato motivo

Con la locuzione giusta causa la legge identifica un comportamento talmente grave da giustificare l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e l’impossibilità  di proseguirlo anche solo limitatamente al periodo di preavviso, in quanto risulta venuto meno il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il dipendente.

Il venir meno di tale vincolo fiduciario puಠessere determinato da diversi comportamenti del lavoratore, ad esempio costituiscono ipotesi di licenziamento per giusta causa il continuo e ingiustificato rifiuto ad eseguire la prestazione lavorativa, il danneggiamento o la sottrazione di apparecchiature di lavoro e la violazione degli obblighi di diligenza e obbedienza sanciti all’art. 2104 del Codice Civile.


Il giustificato motivo, invece, consiste in un inadempimento meno grave degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, ad esempio l’abbandono del posto di lavoro senza giustificazioni, ripetute violazioni del codice disciplinare, ecc. Il giustificato motivo, inoltre, puಠanche essere oggettivo, in particolare quando èdovuto a mutamenti degli assetti produttivi dell’azienda, ad esempio in caso di chiusura dell’azienda stessa o dell’introduzione di macchinari che sostituiscono il lavoro del dipendente.

La differenza sostanziale tra le due ipotesi riguarda l’obbligo di preavviso, in particolare in caso di licenziamento per giusta causa il datore di lavoro non èobbligato a fornire il periodo di preavviso al dipendente, nèa riconoscergli l’indennità  di mancato preavviso. Al contrario, invece, in caso di licenziamento per giustificato motivo il datore di lavoro èobbligato a concedere al dipendente il periodo di preavviso o, in alternativa, a corrispondergli l’indennità  di mancato preavviso.