Foto | Giorgio Cosulich/Getty Images News/Getty Images

Illegittimo licenziamento lavoratore in malattia che svolge altra attività 

"Giorgio Cosulich/Getty Images News/Getty Images"
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Una nuova sentenza della Corte di Cassazione regola un caso inerente il tema del mondo del lavoro. In particolare gli Ermellini questa volta si sono dovuti pronunciare sul caso di un lavoratore che durante una malattia svolge un lavoro presso un congiunto. Il caso riguarda infatti un lavoratore che dichiarandosi in malattia presso la propria azienda aveva prestato servizio presso l’attività  di un congiunto.

Organizzazione aziendale non puಠessere imposta dai giudici

La Corte di Cassazione con la sentenza n.17093 dell’8 agosto 2011 ha annullato la decisione della Corte d’Appello, chiedendo ai giudici di secondo grado di esprimersi nuovamente sul caso in esame in quanto la motivazione posta a sostegno della decisione risulta superficiale e illogica.

La Corte d’Appello, in particolare, con la sentenza in esame aveva chiesto il reintegro sul posto di lavoro del lavoratore licenziato per aver fatto delle avances nei confronti di un’inquilina dello stabile in cui stava svolgendo la sua prestazione lavorativa, dopo che le accuse mosse nei confronti del lavoratore erano state ridimensionate dalla testimonianza della stessa donna.

Divieto di licenziamento per matrimonio

La legge tutela le lavoratrici non solo in caso di gravidanza ma anche in caso di matrimonio. Come già  previsto per le lavoratrici in gravidanza, infatti, anche per le lavoratrici prossime al matrimonio la legge impedisce al datore di lavoro di disporre il licenziamento, in quest’ultimo caso in particolare nel periodo che intercorre tra la richiesta delle pubblicazioni e il giorno del matrimonio.

In caso di licenziamenti effettuati durante questo periodo, infatti, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che il licenziamento non ha nulla a che vedere con le nozze, in quanto deriva da una colpa grave della lavoratrice e che costituisce giusta causa di licenziamento, oppure dalla cessazione dell’attività  dell’azienda di cui la lavoratrice èdipendente, dal termine della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta oppure dalla naturale scadenza del contratto di lavoro.

Licenziamento per soppressione posto di lavoro

In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro a cui èadibito il dipendente ricade sul datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità  di adibire il lavoratore ad altra mansione equivalente o inferiore, altrimenti ricorre un’ipotesi di licenziamento illegittimo.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n.14517 del 1° luglio 2011, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore adibito a mansioni amministrative e licenziato dall’azienda per riduzione del personale e soppressione del posto, respingendo al contempo le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.

Trasferimento d’azienda e licenziamento

L’art.2112 del Codice Civile stabilisce che in caso di cessione dell’intera azienda o di cessione di un suo singolo ramo, i rapporti di lavoro vengono trasferiti al datore di lavoro acquirente. In questo modo, dunque, il lavoratore nel caso in cui dovesse verificarsi una delle due fattispecie sopra indicate non puಠessere licenziato, nèsubire un taglio sulla retribuzione.

La legge precisa che il ramo d’azienda deve essere già  esistente, in altre parole non deve essere creato appositamente per la cessione, che deve conservare la propria identità  dopo il trasferimento e che in tal caso deve essere seguita una determinata procedura sindacale.