
Indicatori di Normalità Economica (seconda parte)



Gli Indicatori furono introdotti dal decreto Visco-Bersani nel 2006, con l’idea di chiudere il cerchio intorno ai titolari di partita IVA: se la gran parte di loro, infatti, ètenuta alla redazione dei modelli contenenti i dati rilevanti ai fini degli studi di settore o, in alternativa, dei parametri contabili, rimaneva comunque una cospicua percentuale di soggetti esclusi da questi obblighi, per la presenza di una o pi๠cause di esclusione.

Si èaccennato, ad esempio, che le dichiarazioni IVA che presentano un credito superiore a diecimila euro dovranno presentare il visto di un esperto che attesti l’esistenza di questo credito, qualora lo si voglia impiegare in compensazione o richiederlo a rimborso.

Le nuove regole, premettiamo, saranno operative solo dal 2010, poichè alcune questioni tecniche da risolvere richiederanno un po’ di tempo. Fino ad allora continueranno ad impiegarsi le norme previgenti.

In generale ciಠemerge quasi sempre con i sistemi informatici adottati dall’Agenzia delle Entrate, ma nel frattempo si ècreato un danno non sempre sanabile nelle casse dell’Erario, accompagnato per di pi๠da sanzioni piuttosto lievi e patteggiabili per i colpevoli.

Il decreto prevedeva la suddivisione degli operatori in diverse decine di categorie, ad ognuna delle quali èassegnata una tabella con le aliquote da applicare per l’ammortamento ordinario. àˆ consentito adottare aliquote inferiori rispetto a quelle tabellari, mentre non èriconosciuto fiscalmente impiegare percentuali superiori.

Innanzitutto, si applicano aliquote differenziate per scaglioni di reddito crescenti. L’aliquota pi๠bassa (per i redditi fino a quindicimila euro) èdel 23%, perciಠsarebbe intuitivo pensare che il regime dei “minimi†ènecessariamente pi๠conveniente, tanto pi๠che ad essi non si applicano nemmeno le addizionali regionali e comunali; ma il discorso non ècosଠsemplice.


Sul tema, in un anno e mezzo, si èspressa dettagliatamente la stampa specializzata e la stessa Amministrazione Finanziaria, per cui oggi èrelativamente facile individuare gli elementi da prendere in considerazione.

Ci sono perಠanche varie ipotesi in cui un soggetto decade per legge dall’applicazione del “forfettoneâ€, allorchè viene meno uno o pi๠dei citati requisiti.
Nella generalità dei casi, la decadenza ha effetto dal periodo d’imposta successivo.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa costituisce a tutti gli effetti un costo per il contribuente, che quindi potrà portare l’ammontare della rettifica in deduzione della base imponibile secondo, ancora una volta, il criterio di cassa. Va ricordato che anche questa rettifica puಠessere pagata ratealmente, con tutte le relative conseguenze.

Per chiudere il discorso, non resta che affrontare alcune questioni minori sollevate nel tempo dai contribuenti e successivamente chiarite dall’Agenzia delle Entrate, quando non direttamente dalla legge o dal decreto ministeriale d’attuazione.

Per esempio, èstabilito che i contributi previdenziali versati (a saldo o in acconto) nel corso dell’anno vengono sottratti dalla base imponibile lorda; e se quest’ultima fosse di importo inferiore (o addirittura negativo), la quota di contributi non necessaria al fine di azzerare la base imponibile stessa èriportabile in qualità di onere deducibile nel Quadro RP del Modello UNICO per essere sottratta dalla base imponibile IRPEF, nell’ipotesi che il contribuente disponga di altri redditi.