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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (terza parte)

Se l’imprenditore o professionista apre direttamente la sua attività  come contribuente minimo, non sorge il problema di rapportarsi col passato.
Il discorso èperಠdiverso quando il soggetto aderisce al “forfettone” in un periodo d’imposta successivo al primo. In questo caso, infatti, ci sono solitamente diverse poste di valenza fiscale ancora pendenti cui dare una sistemazione.


Un esempio, che abbiamo già  trattato, riguarda i beni ammortizzabili. Un altro esempio importante, invece, riguarda le rimanenze di magazzino: merci, materie prime, semilavorati, prodotti finiti. Ora, se esse si trascinano dall’esercizio precedente a quello di adesione al regime dei “minimi”, il loro ammontare costituisce una posta negativa da portare in deduzione della base imponibile soggetta all’imposta sostitutiva, fino eventualmente ad azzerarla; l’eventuale eccedenza potrà  essere portata in avanti ad azzerare le basi imponibili dei futuri esercizi.


Per esempio, ipotizziamo che al 31 dicembre 2009 vi siano rimanenze finali per € 10.000 e dal 1° gennaio 2010 si aderisca al “forfettone”. Se nel periodo 2010 risulta una base imponibile pari a dodicimila euro, essa si riduce a duemila, e su questi duemila si calcolerà  l’imposta sostitutiva; se invece la base imponibile fosse pari a settemila, essa nel 2010 sarà  azzerata e i rimanenti tremila euro di rimanenze non impiegati in questo conteggio si rinvieranno al futuro al fine di abbattere la base imponibile del 2011.

Per quanto invece riguarda le rimanenze di magazzino di beni acquistati durante la permanenza nel regime dei “minimi”, la rigida applicazione del criterio di cassa fa sଠche non occorra porsi alcun problema di rimanenze finali o di esistenze iniziali: questi costi saranno dedotti nell’anno di acquisto, senz’altro da aggiungere.