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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (sesta parte)

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Un’ultima questione correlata ai calcoli per la base imponibile riguarda l’eventuale versamento della rettifica sull’IVA detratta, ai sensi dell’articolo 19-bis-2 del DPR 633/1972, di cui abbiamo trattato in un articolo precedente della nostra guida.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa costituisce a tutti gli effetti un costo per il contribuente, che quindi potrà  portare l’ammontare della rettifica in deduzione della base imponibile secondo, ancora una volta, il criterio di cassa. Va ricordato che anche questa rettifica puಠessere pagata ratealmente, con tutte le relative conseguenze.


Una volta presi in considerazione tutti gli elementi descritti nel dettaglio negli articoli precedenti, èpossibile calcolare la base imponibile. Su di essa, si applica un’aliquota del 20%, e si determina cosଠla famigerata imposta sostitutiva.

L’aggettivo “sostitutiva”, vale la pena ripeterlo, significa che il reddito in questione ètassato una volta per sempre, e quindi non èsoggetto nè ad IRPEF nè alle varie addizionali (che sono, appunto, sostituite da questa tassazione a sè stante).


Il versamento del saldo dell’imposta e degli eventuali acconti per l’anno successivo sono eseguiti applicando le stesse scadenze e modalità  previste per l’IRPEF.

In verità , perà², capita spesso che il contribuente minimo non solo non abbia niente da versare ma anzi si ritrovi a credito verso l’Erario: i professionisti, in particolare, ma anche alcuni piccoli imprenditori (come gli agenti di commercio) subiscono infatti una ritenuta alla fonte dai loro clienti, quando questi ultimi rivestono la qualifica di sostituti d’imposta.

L’ammontare della ritenuta finisce frequentemente per essere superiore al saldo dell’imposta sostitutiva, cosଠil contribuente si ritrova con un credito che potrà  chiedere a rimborso oppure impiegare in compensazione all’interno del Modello F24 (posto che abbia debiti fiscali di altra natura da versare).