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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quarta parte)

forfettone

Oltre ai beni ammortizzabili e alle rimanenze di magazzino, dagli esercizi precedenti a quello di adesione al regime agevolato possono arrivare anche “retaggi” fiscali di altro genere. Sono infatti numerose le norme IRPEF che stabiliscono come diverse poste attive o passive rinviano la propria imponibilità  o deducibilità  al futuro rispetto all’esercizio di competenza.


Basti ricordare, fra le tante ipotesi, la possibilità  di rateizzare fino a cinque quote la tassazione delle plusvalenze di beni strumentali posseduti da almeno tre anni o la ripartizione in cinque esercizi dell’eccedenza delle spese di manutenzione rispetto al 5% del plafond ammesso durante l’esercizio di competenza.

Tutte queste norme, perà², non hanno alcuna applicabilità  durante la permanenza nel regime dei “minimi”. La soluzione individuata dal legislatore èquella di fare piazza pulita di ognuna di queste poste in un colpo solo nell’esercizio immediatamente precedente a quello di adesione al “forfettone”.

Tutte le componenti positive e negative di reddito rinviate dal passato per qualunque motivo, infatti, vengono sommate algebricamente. Se il risultato ènegativo, esso puಠessere portato in deduzione dalla base imponibile; se invece èpositivo, sono imponibili ma solo oltre una franchigia di cinquemila euro.

Se perciಠil risultato fosse pari a -2.000, esso potrebbe essere totalmente dedotto dalla base imponibile IRPEF; se fosse pari a +3.000, le componenti fiscali provenienti dal passato sarebbero azzerate e non se ne parlerebbe pià¹; infine, se fosse pari a +6.500, la base imponibile si incrementerebbe, ma solo per € 1.500.
In ogni caso, questi conteggi si eseguono al 31 dicembre dell’ultimo anno “ordinario”; dal giorno dopo, infatti, inizia il regime dei contribuenti minimi e di tutte queste questioni non rimane pi๠traccia.