Nuove misure a sostegno dei lavoratori

crisi economica

La crisi in atto ha portato molte migliaia di lavoratori a perdere l’impiego, una buona parte dei quali puಠcomunque fruire del trattamento straordinario d’integrazione salariale.

Per i cassintegrati, tuttavia, sono state previste diverse misure di tutela, alcune delle quali contenute nella recentissima manovra estiva. Quasi tutte le misure introdotte hanno il respiro calibrato sulla prevista durata della crisi: l’efficacia, infatti, sarà  a valere solo per gli anni 2009 e 2010.

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Opportunità  per lavorare all’estero

ristorante

Sebbene le offerte di lavoro a disposizione fuori dai confini italiani non siano poche, la contrazione della domanda ha colpito anche in quest’ambito.

Tuttavia, per quelle persone (soprattutto giovani) che sperano di passare i mesi estivi in qualche angolo d’Europa per un lavoro stagionale e magari per imparare una lingua, qualche possibilità  c’, a cercare bene.

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Cambiare lavoro crea molti timori

Molte statistiche dimostrano come i lavoratori siano sempre pi๠timorosi all’idea di cambiare lavoro, anche quando viene offerta una prospettiva professionale vantaggiosa e ricca di opportunità .

Il timore dipende dall’incertezza legata alla scarsa conoscenza della nuova azienda in cui si va ad operare, e al rischio che all’iniziale fortuna segua un’imprevedibile e successiva fase di difficoltà .

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Contro la crisi Ikea annuncia assunzioni di massa

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A fronte delle notizie quotidiane di imprese che si apprestano a licenziare centinaia di dipendenti quando non lo hanno già  fatto, una boccata d’ossigeno ci voleva davvero.

Ikea, la popolare multinazionale svedese del settore degli arredi che negli ultimi anni ha acquisito una fama enorme per i bassi prezzi praticati a dispetto della buona qualità  dei suoi prodotti, ha annunciato l’intenzione di aprire nel corso del 2009 altri quattro punti-vendita: a Collegno (TO), a Villesse (GO), a Rimini e a Salerno, che vanno ad aggiungersi ai quattordici già  esistenti sul suolo italiano.

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Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (IV)

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La seconda fattispecie di atto contrario alla libera concorrenza èl’abuso di posizione dominante. Si dice che un operatore economico ha assunto una “posizione dominante” in un dato settore di mercato quando ha acquistato un tale dominio in quell’ambito da essere in grado, letteralmente, di non temere la concorrenza: spesso i consumatori identificano il tipo di prodotto con quel produttore, tanto da far sଠche egli possa attuare le politiche di marketing che preferisce senza che le contromosse dei concorrenti lo possano impensierire, quasi si agisse in monopolio.

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Sull’Europa il flagello della disoccupazione

crisi economica

Fra i vari effetti della crisi, la perdita dei posti di lavoro èforse quello che pi๠preoccupa e colpisce le famiglie italiane ed europee.

I nuovi dati diffusi dalla Commissione Europea e riferiti all’anno 2009, non lasciano in effetti presagire niente di buono.

Si calcola che da gennaio a dicembre dell’anno in corso avranno perso il posto circa tre milioni e mezzo di lavoratori europei: circa l’1,6% della forza-lavoro complessiva. Di essi, la maggior parte saranno i precari cui non sarಠconfermato il contratto alla scadenza, ma ci sarà  spazio anche per molti licenziamenti individuali e di massa, soprattutto nei settori dell’automobile, dei servizi finanziari, dei trasporti e dell’industria meccanica.

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Disciplina del collocamento obbligatorio

Un tempo l’incontro fra domanda e offerta di lavoro avveniva per lo pi๠tramite la mediazione pubblica, mediante il sistema degli uffici di collocamento: chi abbisognava di una segretaria o di un commesso presentava domanda all’ufficio di competenza, che pescava il nominativo dalla graduatoria degli iscritti.

Oggi che il mercato del lavoro èliberalizzato, questa procedura appare quasi antidiluviana, anche se èrimasta in vigore fino agli anni Novanta.

Ma esiste un ambito in cui una disciplina analoga ètuttora esistente e che anzi èandata rafforzandosi negli anni.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (VI)

Il congedo di maternità  èobbligatorio per legge: nè il datore di lavoro nè la lavoratrice-madre (o padre, quando èlui a fruirne) possono porre alcuna deroga. Discorso diverso per il cosiddetto “congedo parentale”: esso, infatti, èuna libera scelta del genitore.

Al termine del periodo di maternità , pertanto, la lavoratrice-madre (o, in alternativa, il padre) puಠchiedere un ulteriore congedo fino al massimo di sei mesi, o, se vi èun unico genitore, fino a dieci mesi. Si possono avere ulteriori proroghe se il figlio èportatore di handicap.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (V)

Stabilito, dunque, che le donne in quanto tali nel nostro tempo non hanno pi๠bisogno di specifica protezione, il legislatore ha perಠdedicato un’attenzione particolare alla lavoratrice che èanche madre di famiglia.

Qui il discorso, infatti, èdel tutto differente: non ètutelato il “sesso debole” ma la particolare funzione che la donna assume in quanto madre.

La legge prevede, dunque, una serie di protezioni contenute oggi nella legge 151/2001, che ha anche introdotto una notevole innovazione rispetto al passato: la possibilità  di estendere o trasferire le tutele al lavoratore-padre, in tutte le ipotesi in cui non sia la madre a fruirne, per scelta o impossibilità .

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (IV)

Le azioni per le pari opportunità  possono sorgere in direzione di numerosi obiettivi: favorire la diversificazione professionale delle donne; garantire un maggiore equilibrio fra gli impegni lavorativi e quelli familiari; promuovere una loro maggiore presenza in quegli ambiti dove esse sono sotto-rappresentate.
A differenza delle norme di tutela propriamente dette, la legge sulle pari opportunità  non interviene “contro” ma “pro”.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (III)

Come già  accennato, il complesso sistema di tutele previsto per le donne lavoratrici èstato spazzato via nel 1977, in quanto fortemente avversato dai movimenti femministi e ritenuto lesivo della parità  fra i sessi. Restavano in piedi solo il divieto di lavoro notturno (cancellato a sua volta diversi anni dopo) e una norma di tutela molto particolare, tuttora vigente: il divieto di licenziamento intimato alla lavoratrice nel cosiddetto “periodo matrimoniale”, ossia dalla data della pubblicazione degli annunci nuziali fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (II)

L’evoluzione legislativa in materia di tutela a lavoratori minorenni e lavoratrici-madri èstata costellata da moltissime tappe di rilievo, che hanno portato il diritto del lavoro ad assumere la forma attuale.

Vediamo dunque di chiarire qual èil quadro delle principali leggi oggi vigenti.
Iniziamo dai minori. Le leggi sul lavoro li distinguono in due categorie: i bambini (fino ai quindici anni di età ) e gli adolescenti (dai sedici ai diciotto anni). Coloro che tuttavia hanno compiuto o superato i sedici anni ma non hanno ancora assolto l’obbligo scolastico sono assimilati ai bambini.

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Lavoro minorile e lavoratrici-madri (I)

Nel Diciannovesimo Secolo, l’età  del liberismo, si pensava che i rapporti fra datore di lavoro e dipendente dovessero essere interamente regolati dalle parti, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato. Questo, come tutti sanno, ingenerava incredibili abusi ai danni del lavoratore, parte debole del contratto.

Le primissime leggi in materia di lavoro emanate alla fine dell’Ottocento intervenivano proprio per sanare gli eccessi pi๠intollerabili, soprattutto a favore delle categorie di lavoratori considerate in assoluto pi๠meritevoli di tutela: i minori di età  e le donne.

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Certificazione del rapporto di lavoro

Accanto alla forma di rapporto lavorativo tradizionale (lavoro dipendente a tempo indeterminato), esiste oggi una pluralità  di fattispecie che ne differiscono in misura maggiore o minore e che ètalvolta difficile da qualificare.

Eppure, sapere con certezza che tipologia di rapporto si èinstaurato èindispensabile per individuare i diritti e gli obblighi a carico di entrambi.

E, naturalmente, non ha nessuna rilevanza il nome dato dalle parti al loro rapporto: conta, infatti, come esso si svolge effettivamente. Non sono pochi, ad esempio, i rapporti definiti in teoria di collaborazione coordinata e continuativa che il tribunale ha in realtà  identificato come di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

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Le regole per il lavoro notturno

La legge Biagi ha riformulato nel 2003 il concetto di “lavoro notturno”: ètale ogni prestazione lavorativa di durata pari almeno a sette ore consecutive delle quali almeno tre rientrino all’interno dell’intervallo compreso fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Poichè certo pi๠gravosa dell’attività  svolta durante le ore del giorno, da molti anni la legge e i contratti collettivi hanno stabilito che l’imposizione al lavoratore di un orario di lavoro notturno èconsentita solo qualora vi siano delle effettive esigenze da parte del datore in relazione alla natura dell’attività  svolta.

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