Dal 2009 in avanti, infatti, vengono meno i limiti alla cumulabilità dei redditi di pensione con qualunque forma di reddito da lavoro: dipendente, parasubordinato e autonomo. L’INPS ha chiarito la portata dell’innovazione, e ha precisato anche alcuni limiti di cui si dovrà tenere conto.
Innanzitutto, il discorso riguarda qualunque tipo di pensione, sia che sia calcolata col vecchio metodo retributivo che con i metodi contributivo e misto introdotti nel 1995 con la riforma Dini. Inoltre, la novità riguarda in effetti solo le pensioni di anzianità , poichè per quelle di vecchiaia già da tempo non esistono limitazioni particolari.
Per i pensionati di anzianità esistevano invece alcuni limiti: per il cumulo era necessario godere della pensione di anzianità in virt๠di quarant’anni di contributi, oppure anche solo trentasette purchè si avessero almeno cinquantotto anni di età . Tutti discorsi appartenenti al passato: i vincoli descritti sono stati rimossi.
E tuttavia, non tutti potranno godere del cumulo. La circolare 108 spiega che il beneficio non si applica a coloro che godono di alcune particolari agevolazioni per il pensionamento (come coloro che secondo la formula prevista dalla legge 662/1996 si trovano a lavorare part-time e ricevono in parte una pensione e in parte uno stipendio) o altre figure sui generis come i lavoratori socialmente utili.
Per acquisire il diritto alla pensione, inoltre, occorre non essere dipendenti alla presentazione della domanda: per cui si deve ipotizzare che il lavoratore debba licenziarsi, fare domanda perchè gli sia riconosciuta la pensione e infine cercare un nuovo impiego.