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Pensioni e lavoro cumulabili dal 2009

nonna in pensione

Con la circolare n. 108 del 10 dicembre, l’INPS ha finalmente chiarito i termini di una novità  introdotta nel nostro ordinamento con la manovra d’estate (legge 133/2008) e che diventerà  operativa a partire dal 1° gennaio.

Dal 2009 in avanti, infatti, vengono meno i limiti alla cumulabilità  dei redditi di pensione con qualunque forma di reddito da lavoro: dipendente, parasubordinato e autonomo. L’INPS ha chiarito la portata dell’innovazione, e ha precisato anche alcuni limiti di cui si dovrà  tenere conto.


Innanzitutto, il discorso riguarda qualunque tipo di pensione, sia che sia calcolata col vecchio metodo retributivo che con i metodi contributivo e misto introdotti nel 1995 con la riforma Dini. Inoltre, la novità  riguarda in effetti solo le pensioni di anzianità , poichè per quelle di vecchiaia già  da tempo non esistono limitazioni particolari.

Per i pensionati di anzianità  esistevano invece alcuni limiti: per il cumulo era necessario godere della pensione di anzianità  in virt๠di quarant’anni di contributi, oppure anche solo trentasette purchè si avessero almeno cinquantotto anni di età . Tutti discorsi appartenenti al passato: i vincoli descritti sono stati rimossi.


E tuttavia, non tutti potranno godere del cumulo. La circolare 108 spiega che il beneficio non si applica a coloro che godono di alcune particolari agevolazioni per il pensionamento (come coloro che secondo la formula prevista dalla legge 662/1996 si trovano a lavorare part-time e ricevono in parte una pensione e in parte uno stipendio) o altre figure sui generis come i lavoratori socialmente utili.

Per acquisire il diritto alla pensione, inoltre, occorre non essere dipendenti alla presentazione della domanda: per cui si deve ipotizzare che il lavoratore debba licenziarsi, fare domanda perchè gli sia riconosciuta la pensione e infine cercare un nuovo impiego.