Con il consenso di Confindustria e della maggiore parte delle forze sindacali, il Governo ha deciso di prorogare all’intero 2009 la misura agevolativa sulla detassazione del lavoro dipendente già adottata negli ultimi sei mesi del 2008, ma con alcune significative novità .
Innanzitutto, si èscelto di rinunciare a favorire il ricorso al lavoro straordinario, lasciando esclusivamente il campo ai premi di produttività previsti dai contratti di comparto, aziendali o individuali. Nel 2009, percià², lo straordinario tornerà ad essere tassato in forma regolare.
Fra i tanti contratti introdotti nel nostro ordinamento dalla controversa e celeberrima legge-Biagi, uno dei meno noti e pi๠anomali ècertamente il lavoro ripartito, definito pi๠comunemente job-sharing, secondo la dizione anglosassone. In effetti, èuna tipologia di contratto di lavoro subordinato che ènata anni addietro negli Stati Uniti, e solo in tempi molto recenti si ècercato di introdurla in Europa.
Per il momento, comunque, non sembra avere avuto grande diffusione, forse anche per la sua scarsa notorietà ; e tuttavia, in condizioni particolari potrebbe essere una soluzione ottima per i lavoratori, soprattutto quando hanno anche una seconda attività (di lavoro o di studio).
In pratica, si ha a che fare con un contratto di lavoro subordinato che nelle sue caratteristiche generali (diritti e obblighi reciproci, stipulazione ed estinzione, orario, ferie ecc.) non si discosta in alcun modo dalla tipologia ordinaria. La differenza consiste nel fatto che, a fonte di un unico datore, avremo due o pi๠lavoratori.
Dopo una lunga preparazione, nel 2007 èntrata in vigore la famosa e controversa riforma sul trattamento di fine rapporto. Essa, va subito precisato, non comporta modifiche alle modalità di determinazione o di tassazione della retribuzione differita, che sono state esaminate negli articoli precedenti.
Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.
Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.
Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.
Per le sue prestazioni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Essa si suddivide in due componenti: quella immediata, che viene corrisposta periodicamente (in genere ogni mese), e quella differita, che invece ècorrisposta solo alla conclusione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa: scadenza del termine, scioglimento consensuale, impossibilità sopravvenuta, dimissioni, licenziamento, morte del lavoratore (e in questo caso, a godere della retribuzione differita saranno ovviamente gli eredi).
La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazioneâ€, èdefinita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato†(TFR).
Mentre l’ammontare della retribuzione immediata èriservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità della retribuzione differita èstabilita rigidamente dalla legge.
Attualmente, infatti, la determinazione del TFR èstabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.
Secondo le regole generali del diritto privato, quando un contratto ènullo per una qualsiasi delle cause previste dalla legge, la dichiarazione di nullità ha efficacia “ex tuncâ€, ossia retroattiva. Sarebbe come se il contratto non fosse mai stato stipulato, e dunque non produce alcun tipo di effetti giuridici.
Tuttavia, nell’ipotesi di un contratto di lavoro, il legislatore ha voluto porre dei correttivi a questa regola generale, a tutela della parte debole del contratto, ossia il lavoratore dipendente.
L’art. 2126 del Codice Civile, pertanto, stabilisce che la dichiarazione di nullità non pregiudica i diritti acquisiti dal lavoratore fino al momento in cui tale nullità viene accertata dal giudice. Questo significa che egli ha comunque diritto alla retribuzione e agli altri diritti maturati (indennità , TFR ecc.), e questo nonostante il rapporto di lavoro, in teoria, ècome se non fosse mai esistito.
I cosiddetti “voucherâ€, o buoni-lavoro, sono stati introdotti nel giugno scorso con molta cautela, ma visto il loro notevole successo, si pensa ad una loro generale estensione.
In sostanza, si èin gran parte liberalizzata la possibilità per i datori di lavoro nel settore agricolo di assumere collaboratori occasionali, cosa frequente nei periodi della raccolta.
Per sconfiggere la piaga del lavoro nero e per semplificare drasticamente gli adempimenti burocratici, l’Inps ha messo in vendita in occasione dell’ultima vendemmia degli appositi voucher da 10 e 50 euro:
Per quanto auspicata dai lavoratori e dalle imprese, la norma sulla detassazione del lavoro straordinario emanata per decreto-legge nel giugno scorso dall’allora neonato Governo Berlusconi, aveva probabilmente il difetto di essere stata varata un po’ in fretta e furia, lasciando parecchi dubbi irrisolti su diversi e importanti aspetti applicativi.
A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato una circolare emanata congiuntamente dai ministeri del Welfare e delle Finanze, che si caratterizza per aver voluto estendere il beneficio alla pi๠ampia casistica possibile, agendo sugli interstizi della norma di legge.
La legge 146/1990, e le sue successive modificazioni, èintervenuta sul delicatissimo tema dell’esercizio del diritto di sciopero all’interno del settore di quei servizi ritenuti di essenziale importanza per i cittadini: lo sciopero, infatti, lungi dall’essere una questione interna all’azienda, fa entrare in gioco altri diritti egualmente tutelati dalla Costituzione: il diritto all’istruzione, alla salute, alla circolazione ecc.
La legge fu messa a punto con il consenso di tutte le parti interessate, e ancora oggi, sebbene mostri delle imperfezioni da migliorare, ècomunque un punto di riferimento che desta molto interesse anche in altri Paesi europei.
Sia nel periodo liberale dopo l’Unità che nel periodo fascista, lo sciopero era stato visto come un grave attentato all’ordine pubblico della nazione, nonchè un’inaccettabile violazione degli obblighi contrattuali da parte dei lavoratori, da sanzionarsi pesantemente.
Fu quindi in un certo senso inevitabile che i padri costituenti, allorchè provvidero alla redazione della Carta fondamentale della Repubblica, rimossero la limitazione stabilendo a chiare lettere che “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano†(art. 40).
Una volta conclusa l’analisi del Modello I1 riservato all’iscrizione nel Registro delle Imprese per le imprese individuali, èora di vedere l’analogo Modello S1, destinato a ogni altro soggetto differente che esercita attività di impresa.
L’elenco èvasto: si va dalle società di persone a quelle di capitali, dalle cooperative agli enti pubblici economici, dai consorzi ai G.E.I.E. e a ogni altro ente commerciale indipendentemente dalla forma giuridica adottata.
Nel discorso non rientrano, perà², gli enti non commerciali, e cioègli organismi diversi dalle società per i quali l’esercizio di un’attività di impresa assume un carattere secondario.
Superato lo scoglio del riquadro preliminare, èpossibile ora affrontare i singoli e numerosi riquadri di dettaglio contenuti nel Modello I1.
Nel primo di essi, l’imprenditore individuale deve indicare i propri dati anagrafici, fra cui la partita IVA.
In merito a quest’ultima, la compilazione di questo rigo èimmaginabile solo nell’ipotesi che essa sia stata rilasciata prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese, evento che con la Comunicazione Unica dovrebbe divenire un’ipotesi molto rara (riferita, ad esempio, ai liberi professionisti che in un secondo momento divengono imprenditori).
Da un’indagine effettuata di ISFOL (Istituto per la Formazione dei Lavoratori) risulta che il 64% delle donne in Italia lavora senza un contratto.
E’ quanto emerge da un convegno sulle pari opportunità organizzato dal Ministerro del Lavoro.
Secondo l’indagine, i casi di lavoro nero per le lavoratrici, presenti soprattutto al Nord, superano di gran lunga quelli in cui il contratto non viene rispettato (28% dei casi).
Dalle interviste èmerso inoltre che il 44% delle donne accetta un’occupazione totalmente o parzialmente irregolare per “l’impossibilità di trovare un lavoro regolare“.
BRUXELLES – Italia al penultimo posto in Europa per occupazione femminile. Lo rivela l’ultimo rapporto di Eurostat, che fotografa l’occupazione nel 2006 nei paesi Ue.
Secondo l’ufficio statistico dell’Ue, in Italia il tasso di occupazione femminile nel 2006, nella fascia d’età 15-64 anni, è stato del 46,3%.
Un valore superiore solo a quello di Malta (34,9%), fanalino di coda di una classifica che vede in testa Danimarca (73,4%), Svezia (70,7%) e Olanda (67,7%).
La media europea èpari al 57,2%, in crescita rispetto al 56% del 2005.
Per dimenticare le onde del mare e ritornare con la mente all’andamento economico italiano e mondiale, il ministero del lavoro ha pubblicato un resoconto della situazione di questa prima metà del 2007.
L’unione europea sta operando in modo sempre pi๠concreto per eliminare le barriere tra gli Stati membri e favorire una maggiore comunicazione e scambio; tutto questo movimento sta coinvolgendo anche il campo del lavoro.
Nel 2001 l’indagine “ Mobility Mangaer Mattersâ€, svolta e pubblicata dalla società Princewaterhouse Coopers, dipingeva un Europa molto ottimista sul fronte degli scambi in ambito lavorativo tra i diversi stati membri. A cinque anni di distanza la stessa indagine èstata rifatta e pubblicata sempre dalla stessa società , ma il quadro che emerge non èquello che ci si aspettava dato l’ottimismo emerso nel 2001: le assunzioni provenienti da altri stati membri hanno a stento toccato il 5% del totale. Quali le cause?
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