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Lavoro subordinato e Lavoro autonomo

L’INPS, con circolare n. 43 del 21/02/07, informa che la Legge Finanziaria n. 296 del 27/12/06 con l’art. 1 co. 773, estende anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia.

Pertanto anche il lavoratore assunto con tale contratto, avrà  diritto all’indennità  in caso di malattia, cosଠcome previsto per tutti gli altri lavoratori.




LAVORO SUBORDINATO

Sono lavoratori subordinati coloro che si impegnano attraverso un contratto (obbligatorio) e mediante retribuzione (stipendio) a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto “datore di lavoro” , quest’ultimo provvederà  alla giusta formazione del dipendente, alle materie prime e agli strumenti necessari alla produttività .

APPRENDISTATO:

Il datore di lavoro che si avvale di un apprendista, deve fornirgli l’adeguata formazione al fine di far raggiungere al giovane la qualifica di lavoratore qualificato.

Il datore di lavoro ètenuto a versare la giusta retribuzione.

In base alla riforma Biagi (D.lgs.276/2003) si classifica: apprendistato per diritto-dovere di formazione destinato ai giovani tra i 15 e i 18 anni e ha una durata massima di 3 anni e consente di far raggiungere ai giovanissimi la qualifica professionale adeguata.

Apprendistato professionalizzante rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, in forza al quale l’imprenditore o chi ne fa le veci, impartisce all’apprendista nella sua azienda, l’insegnamento necessario perchè possa raggiungere la capacità  tecnica per diventare lavoratore qualificato.

Il datore di lavoro èobbligato a corrispondere la giusta retribuzione (l’imprenditore avrà  benefici contributivi).

Questo tipo di apprendistato avrà  una durata da 2 a 6 anni in base al tipo di contratto collettivo in vigore.

Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione giovani dai 18 ai 29 anni:
questo rapporto di lavoro consente di al giovane lavoratore di conseguire un titolo di studio secondario.

Il rapporto di apprendistato èammesso in tutti i settori produttivi e puಠprevedere anche l’orario a tempo parziale. Nel contratto preventivo (obbligatorio) sottoscritto, deve esserci indicato il periodo di prova stabilito.

E’ vietato adibire gli apprendisti a turni di lavoro notturni, cioèdalle 22 alle 6.00.

Agli apprendisti spetta un periodo di FERIE dai 20 ai 30 gg all’anno (30 gg per chi ha meno di 16 anni).

MALATTIA: all’apprendista spetta l’indennità  economica come un lavoratore qualificato.
MATERNITA’: spetta sia l’indennità  obbligatoria sia la facoltativa.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE: non spetta ai lavoratori con rapporto di apprendistato.


CONTRATTO A TEMPO PARZIALE:

Decreto Legge 10 Settembre 2003 n.276)
(Consiglio dei Ministri del 28.01.2000 nuove norme sul Part time)

Il lavoro a tempo parziale (part time) èquello effettuato regolarmente durante una parte del giorno o della settimana, del mese o dell’anno,in misura sensibilmente inferiore alla durata normale del lavoro, per accordo volontario tra lavoratore e datore di lavoro.

Il contratto part time puಠessere:

orizzontale – verticale – misto:

orizzontale: riduzione delle ore giornaliere (4 ore al giorno anzichè 8 ore)

verticale : lavoro svolto a tempo pieno per periodi settimanali, mensili o annuali (es. 3 gg alla settimana lavoro a tempo pieno, e 2/3 gg liberi. Lavoro per 15 gg a tempo pieno e 15 gg liberi.
Lavoro per 6 mesi a tempo pieno e 6 mesi liberi).

misto: quando il rapporto di lavoro a tempo parziale èarticolato combinando le modalità  orizzontale e verticale (es. lavoro part time di 4 ore giornaliere per 6 mesi e 8 ore a tempo pieno per gli altri 6 mesi).

Il contratto part time èapplicabile anche al rapporto a tempo determinato, e nei contratti formativi quali ad esempio l’apprendistato nonchè nel settore agricolo.

In caso di nuove assunzioni a tempo pieno, il lavoratore part-time che abbia espresso nel proprio contratto il diritto di precedenza, puಠrichiedere la trasformazione del suo rapporto di lavoro in tempo pieno.

Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Il lavoratore con contratto part time usufruirà  di ferie, assegni familiari e avrà  il diritto di beneficiare della malattia e infortunio.

CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO:

E’ un contratto di lavoro a tempo determinato riferito ai giovani dai 16 ai 32 anni (da compiere) a tempo pieno o parziale, con una finalità  formativa che avrà  una durata massima di 24 mesi, il datore di lavoro verrà  sgravato sugli oneri contributivi, potrà  assumere il lavoratore, al termine del contratto di formazione, a tempo indeterminato.

I datori di lavoro devono presentare (entro 30 giorni dalla stipuladel contratto) domanda all’Inps, con l’indicazione del numero dei contratti e allegando le copie delle rispettive autorizzazioni.

I benefici economici sono concessi dall’Inps per un massimo di 16.000 unità  su tutto il territorio nazionale.

Con la riforma Biagi, nelle aziende private, il CFL èstato sostituito dal contratto di inserimento (artt. 54 – 59 DLG 276/03)

BENEFICIARI

à˜ persone di età  compresa tra 18 e 29 anni
à˜ disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni
à˜ lavoratori con pi๠di 50 anni privi del posto di lavoro
à˜ lavoratori che intendono riprendere un’attività  e che non hanno lavorato per almeno due anni
à˜ donne di qualsiasi età  che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)
à˜ persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico

DISOCCUPATO DI LUNGA DURATA

Colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività  di lavoro autonomo, sia alla ricerca di una nuova occupazione da pi๠di dodici mesi.

DATORI DI LAVORO

à˜ enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
à˜ gruppi di imprese
à˜ associazioni professionali, socio-culturali e sportive
à˜ fondazioni
à˜ enti di ricerca pubblici e privati
à˜ organizzazioni e associazioni di categoria

Il contratto di inserimento dura dai 9 ai 18 mesi e non puಠessere rinnovato (eventualmente si puಠprocedere ad un nuovo tipo di contratto). Il datore di lavoro ha degli sgravi contributivi se assume lavoratori con contratto di inserimento. Nel contratto di inserimento al lavoratore spettano le ferie e un eventuale periodo di malattia.

Nel contratto verranno indicati:

– la durata, l’eventuale periodo di prova, l’orario di lavoro, determinato in base all contratto collettivo di lavoro applicato,

La categoria di inquadramento del lavoratore non potrà  essere inferiore per pi๠di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali èpreordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

LAVORO A PROGETTO:

E’ un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoratore presta la sua opera a favore di un committente in maniera autonoma.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, i seguenti elementi:

– durata della prestazione di lavoro (si puಠdichiarare anche “fino al termine del progetto”)
– individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso
– corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità  di pagamento, disciplina dei rimborsi spese
– forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull’esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa
– eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all’igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro)
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati.

Il recesso anticipato puಠavvenire per giusta causa o in base alle modalità  previste dalle parti nel contratto individuale.

Trattamento economico e normativo

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità  e qualità  del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.

Il Dlgs 276/2003 prevede una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza:

– la malattia e l’infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che perಠnon èprorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.

Il committente puಠcomunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile

– la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni
Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:

– facoltà  di svolgere la propria attività  per pi๠committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale)

– diritto a essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto