
La Corte, in particolare, ha ricordato che nonostante l’esistenza della legge n. 56 del 1987 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro oltre a quelle già previste dalla legge, il datore di lavoro deve sempre poter giustificare con prove concrete le motivazioni che hanno portato all’apposizione di un termine di durata, anche quando l’ipotesi contemplata èprevista dal contratto collettivo di riferimento.










