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Certificazione dei contratti di lavoro

L’obiettivo della legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come riforma Sacconi, èquello di ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Al tal fine, dunque, all’art.30 èprevista la cosiddetta certificazione dei contratti di lavoro che le parti possono attuare di comune accordo per evitare eventuali interpretazione difformi.

In questo modo, ad esempio, le parti possono procedere alla certificazione di un contratto di lavoro stabilendo che si tratta di un rapporto di lavoro di natura occasionale. In questo modo, dunque, il datore di lavoro si difende preventivamente da eventuali e successive pretese del lavoratore in merito alla trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Le certificazioni, inoltre, possono elencare fattispecie che integrano il licenziamento per giusta causa o il licenziamento per giustificato motivo, stabilendo ad esempio che ripetuti ritardi costituiscono giusta causa di licenziamento.

La certificazione, dunque, non solo condiziona la decisione dell’arbitro chiamato ad agevolare la risoluzione di eventuali controversie ma influenza anche la decisione del giudice chiamato ad esprimersi sulla legittimità  di un licenziamento. L’art. 30 della riforma elenca infatti i fattori che il giudice èchiamato a considerare ai fini della decisione finale e in cui sono inclusi anche fattori relativi al contesto economico, aziendale e territoriale.

Gli organi di certificazione sono quelli già  individuati dal decreto legislativo n.276 del 2003 e che include enti bilaterali costituiti da aziende e sindacati, nonchèi consigli provinciali dei consulenti del lavoro.