Trasferimento del lavoratore con handicap senza il suo consenso

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Il datore di lavoro èlegittimato a procedere al trasferimento di un suo dipendente, invalido a seguito di un infortunio sul lavoro, anche senza il consenso di quest’ultimo.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10338 del 3 maggio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello, che aveva giudicato legittimo il trasferimento del lavoratore in quanto egli non rientrava nella categoria prevista dalla legge n. 104/1992.

Infortunio in itinere e utilizzo del mezzo privato

L’infortunio in itinere, ossia l’infortunio che si verifica nel percorso che il lavoratore compie dalla sua abitazione al luogo di lavoro, non sussiste sempre e i diritti che ne conseguono sono subordinati ad una valutazione che comprende anche la tipologia di mezzo utilizzata per compiere tale percorso.

Al riguardo, in particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013 ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore che aveva chiesto una rendita da infortunio in quanto, mentre stava percorrendo il tragitto casa-lavoro a bordo del suo motoveicolo, era stato coinvolto in un incidente a causa di un autoveicolo che aveva cambiato direzione in modo brusco e senza alcuna segnalazione.

Infortunio sul lavoro e apprendistato

Il datore di lavoro èconsiderato responsabile di un infortunio sul lavoro non solo quando non adotta tutte le misure cautelari atte a prevenire il verificarsi di tale infortunio ma anche quando non accerta che le misure vengano rispettate dai dipendenti. La responsabilità , inoltre, si aggrava nel caso in cui il lavoratore vittima dell’infortunio èun giovane e inesperto, o ancora peggio se assunto con contratto di apprendistato.

Tale principio èstato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 536 del 10 gennaio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro giudicato responsabile di un infortunio sul lavoro ai danni di un apprendista e pertanto condannato a restituire all’Inail l’importo corrisposto al lavoratore a titolo di indennizzo.

Indennità  temporanea infortunio sul lavoro o malattia professionale

Qualora il lavoratore sia temporaneamente costretto ad astenersi dalla svolgimento della prestazione lavorativa a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ha diritto a ricevere dall’Inail un’indennità  giornaliera.

In tal caso la retribuzione durante i primi tre giorni di assenza del lavoratore èa carico del datore di lavoro ed èpari al 60% della retribuzione giornaliera percepita dal dipendente, sempre che il contratto collettivo nazionale o quello individuale non prevedano per il lavoratore stesso delle condizioni pi๠favorevoli.

Rendita Inail ai superstiti

Nel caso in cui il decesso del lavoratore sia stato causato, per giudizio del medico legale, da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, ai superstiti spetta una rendita corrisposta dall’Inail.

Tale prestazione viene erogata a favore del coniuge e dei figli (legittimi, naturali e adottativi) oppure, in mancanza di questi, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle del lavoratore deceduto.