
Se proprio non si hanno troppe esperienze da enumerare, ci si concentri sugli aspetti formativi (studi compiuti, eventuali corsi seguiti…), o, alla peggio, sulle note di natura caratteriale.

Se proprio non si hanno troppe esperienze da enumerare, ci si concentri sugli aspetti formativi (studi compiuti, eventuali corsi seguiti…), o, alla peggio, sulle note di natura caratteriale.

Da molto tempo sono state emanate dall’Unione Europea alcune linee-guida, progressivamente aggiornate, mediante le quali redigere il proprio curriculum vitae.

Da qualche tempo, infatti, ci si èresi conto che per far arrivare i turisti non èsufficiente disporre di un patrimonio culturale all’altezza ma anche avere la capacità di promuoverli, renderli noti, accrescerne il fascino agendo sotto diversi punti di vista.
In sostanza, hanno la medesima funzione di una comune ricevuta: un creditore riconosce al debitore che il saldo della somma dovuta èavvenuto. Ma lo schema èun po’ pi๠complesso, perchè in questo caso entra in gioco anche la banca d’appoggio del fornitore.

Pi๠complesso, semmai, èil discorso che si pone quando il credito o debito con la controparte sorge in valuta estera: sterline, dollari, rubli eccetera. In questo caso, infatti, si applicano regole ben diverse in ambito civilistico-contabile rispetto all’ambito fiscale.

La class action èl’azione giudiziaria con la quale una pluralità di consumatori fa fronte comune contro un’unica controparte per un medesimo diritto violato.
Un aspetto molto sottolineato èla necessità di tenere sotto controllo l’andamento del volume d’affari, per assicurarsi non solo “se†ma anche “quando†si dovesse superare la soglia dei duecentomila euro.
In estrema sintesi, esso consiste nella possibilità di rinviare l’insorgenza del debito IVA dal momento dell’emissione della fattura al momento in cui si percepirà l’incasso, fino ad un termine massimo di un anno dalla data di emissione, e solo purchè il cessionario sia a sua volta titolare di partita IVA.

Molto pi๠rara e inaspettata èl’ipotesi che sia il creditore a correre il rischio di essere messo in mora: si verifichi cioèla situazione in cui il debitore, in totale buona fede, vorrebbe adempiere alla prestazione dovuta ma non puಠottemperare perchè il creditore non lo mette in condizione di farlo.
L’imprenditore, infatti, puಠimpiegarle nelle sue cause contro i terzi solo quando siano state rigorosamente rispettate le regole formali sulla loro tenuta: dunque, niente interlinee, niente abrasioni, niente spazi in bianco e cosଠvia.

Coloro che infatti intendono rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (purchè costui si sia reso disponibile a tale servizio per i dipendenti) devono consegnare il 730 compilato entro giovedଠ30 aprile.

E nemmeno la cessazione dell’attività puಠmettere al riparo dalle decisioni del tribunale: in presenza di tutti i requisiti, infatti, l’impresa puಠessere dichiarata fallita entro l’anno successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Indispensabile, dunque, provvedere tempestivamente a tale cancellazione per evitare sorprese a distanza di molto tempo.
Essa, in linea di massima, puಠessere descritta come la situazione in cui sia dimostrato che l’imprenditore nel medio-lungo periodo non sarà in grado di ottemperare alle sue obbligazioni, sempre che non lo sia già oggi.

Per le aziende minori, invece, non ne vale sostanzialmente la pena e per soddisfare i creditori appaiono pi๠utili le ordinarie procedure esecutive individuali.
La legge, percià², esclude che il “piccolo imprenditore†sia suscettibile di fallimento. Ma chi èil piccolo imprenditore? Questa definizione ècambiata molte volte, e solo le nuove regole entrate in vigore dal primo gennaio 2008 dovrebbero essere quelle definitive.