Non tutti i beni sono suscettibili di pignoramento. La legge stabilisce infatti che l’ufficiale giudiziario o chi per lui pignori innanzitutto le somme di denaro liquido, gli assegni e altri titoli di credito, i gioielli e gli altri eventuali beni che appaiano di sicura e proficua realizzazione.
Se il pignoramento riguarda beni mobili, sarà lo stesso ufficiale giudiziario a scegliere quali beni sottoporre a pignoramento.
Il pignoramento èil momento topico del procedimento esecutivo: esso puಠessere compiuto verso beni immobili, beni mobili registrati (veicoli stradali, natanti, velivoli) e beni mobili non registrati (tutti i rimanenti).
Normalmente il tribunale affida quest’incarico, e pi๠in generale ogni mansione di carattere operativo, all’ufficiale giudiziario; tuttavia, nell’ipotesi di azione verso beni immobili o mobili registrati, èpossibile in alternativa affidare l’incarico a professionisti abilitati e iscritti in appositi elenchi presso il tribunale: notai, avvocati, dottori commercialisti.
Se le varie strade descritte negli articoli precedenti rappresentano le alternative principali perchè la società pubblica di riscossione Equitalia possa recuperare gli importi dovuti dal contribuente e sono previste specificamente per questo settore, il pignoramento costituisce la strada principale e fuoriesce dal campo strettamente tributario.
In effetti, esso costituisce l’apice di quasi tutti i procedimenti giudiziari di natura esecutiva, diretti cioèad ottenere che una certa obbligazione (quasi sempre consistente nel pagamento di una somma di denaro) sia eseguita anche contro la volontà del debitore.
Nel linguaggio corrente, con l’espressione “ganasce fiscali†si definisce il fermo amministrativo dei veicoli intestati al contribuente disposto da Equitalia come metodo di riscossione coattiva dei tributi inevasi.
La conseguenza pi๠rilevante èche il fermo amministrativo ètrascritto sul Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.): a quel punto esso ha valore non solo nei confronti del contribuente ma anche di tutti i terzi; perciಠanche nell’ipotesi di cessione del veicolo ad un altro ignaro cittadino, tale cessione ècomunque inefficace nei confronti di Equitalia, che potrà chiedere al giudice di rivendere l’automobile e rivalersi sul ricavato.
Qualora la cartella di pagamento risultasse inattaccabile e il contribuente non versa quanto dovuto, la società Equitalia potrà avvalersi di uno o pi๠degli strumenti previsti dalla legge per consentire il recupero coattivo degli importi richiesti.
Quando si verifica questa situazione, non èpi๠possibile opporsi al merito delle pretese dell’Erario: il debito èormai definitivo, e semmai èpossibile pretendere che Equitalia si mantenga entro i binari dei suoi poteri cosଠcome stabiliti dalla legge, opponendosi eventualmente a singoli atti esecutivi che debordassero da quanto essa prevede.
La cartella di pagamento puಠessere contestata anche per problemi di forma. Per esempio, quando mancano o sono insufficienti le motivazioni dell’atto, oppure quando manchi il nome del funzionario responsabile del procedimento.
Caso pi๠particolare èquello in cui la notificazione sia avvenuta in maniera irregolare, o magari non sia avvenuta affatto.
Il codice di procedura civile prevede regole minuziose su come e dove debbano essere notificati gli atti ai cittadini, e nel caso la notifica sia irregolare l’atto ècome se non esistesse.
La cartella di pagamento deve essere pagata entro sessanta giorni dal giorno in cui ènotificata al contribuente; èpossibile tuttavia chiedere la rateazione dell’importo dovuto, e in tal caso il termine di sessanta giorni va riferito alla prima rata.
In alternativa il contribuente puಠscegliere la via giudiziaria, e impugnare la cartella di pagamento presso la Commissione Tributaria Provinciale. Ma bisogna fare molta attenzione: l’impugnazione non blocca affatto l’esecutività del ruolo, perciಠEquitalia resta libera di agire coattivamente contro il patrimonio del cittadino anche in caso di ricorso.
Da alcuni anni il sistema della riscossione dei tributi erariali èstato sottratto all’appalto dei concessionari (solitamente gruppi bancari) ed ètornato in mano pubblica, e precisamente alla società Equitalia, diretta emanazione del Ministero delle Finanze.
Oltre ai tributi “nazionaliâ€, Equitalia ha stipulato convenzioni con moltissimi altri soggetti, dagli enti previdenziali a Regioni e Comuni, per la riscossione di imposte e contributi propri di questi enti, affinando sempre pi๠le proprie tecniche anche grazie all’ausilio dei sempre maggiori poteri di riscossione coattiva riconosciuti dal legislatore.
In un articolo pubblicato pochi giorni addietro, il quotidiano “Il Sole 24 Ore†ha portato in evidenza un fenomeno del tutto nuovo e interessante nel mondo della grande distribuzione: si sta diffondendo a macchia d’olio la moda di predisporre degli spazi interni ai supermercati e soprattutto agli ipermercati dove sono svolte quelle attività che fino a poco tempo fa era impensabile immaginare.
Nelle settimane scorse, dopo lunghe trattative, si èfinalmente giunti all’accordo sui contenuti dello stipulando nuovo contratto collettivo riferito al settore delle ferrovie, firmato da quasi tutte le sigle sindacali.
Il contratto, il cui testo verrà materialmente steso nelle prossime settimane, si caratterizza per il suo tratto unificante: al posto dei diversi contratti specifici previsti precedentemente, vi èora un unico grande quadro complessivo in cui èregolamentata sia la posizione di chi opera direttamente sui treni che quella di chi svolge un ruolo di contorno (servizi di pulizia, di ristorazione, di biglietteria ecc.), per un totale di oltre duecentomila persone.
Ritornando sul tema evidenziato nel precedente articolo riguardo ai contributi alle casse previdenziali, si segnala come, nel silenzio di indicazioni chiare dalla legge, l’annosa questione dei contributi alle casse dei liberi professionisti protrae i suoi effetti anche sull’IRAP.
Se li si considera costi inerenti alla professione, essi saranno deducibili dalla base imponibile e dunque ridurranno il peso dell’imposta; se invece li si reputa come oneri di natura personale, non saranno conteggiabili e l’IRAP potrebbe rivelarsi ben pi๠onerosa.
Si tratta di un vecchio tema ben noto agli esperti tributari e che tuttavia ancora oggi non ha trovato una soluzione accettata univocamente.
I professionisti iscritti ad un albo solitamente (anche se non in tutti i casi) sono obbligatoriamente iscritti anche ad una cassa previdenziale specifica per l’ordine considerato: Inarcassa per gli ingegneri, Enpam per i medici e cosଠvia. Ogni anno devono versare i contributi a queste casse, calcolati in generale sul reddito professionale conseguito e/o sul fatturato.
La cura-Brunetta per migliorare l’efficienza degli uffici pubblici segna un nuovo capitolo. Nella sua ormai proverbiale crociata contro i “fannulloni†(e, da ultimo, contro i “poliziotti panzoniâ€), il ministro della Funzione Pubblica sta lavorando di concerto con gli altri ministri a redigere il nuovo codice disciplinare applicabile ad ogni stadio del pubblico impiego.
Sebbene le offerte di lavoro a disposizione fuori dai confini italiani non siano poche, la contrazione della domanda ha colpito anche in quest’ambito.
Tuttavia, per quelle persone (soprattutto giovani) che sperano di passare i mesi estivi in qualche angolo d’Europa per un lavoro stagionale e magari per imparare una lingua, qualche possibilità c’, a cercare bene.
Ognuno dei ventisette Stati comunitari effettua ogni anno numerosi versamenti a favore di Bruxelles e riceve a propria volta contributi a vario titolo. Naturalmente non c’ proporzione fra quanto si dà e quanto si riceve: le nazioni pi๠ricche necessariamente vanno in perdita al contrario di quelle pi๠povere.
D’altronde nei summit semestrali fra capi di Stato e di governo, l’argomento principale delle discussioni che spesso paralizzano i lavori sono proprio quelle dirette ad ottenere di pi๠o versare di meno.
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