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Disciplina del pignoramento (II)

televisore-pignorato

Il pignoramento èil momento topico del procedimento esecutivo: esso puಠessere compiuto verso beni immobili, beni mobili registrati (veicoli stradali, natanti, velivoli) e beni mobili non registrati (tutti i rimanenti).

Normalmente il tribunale affida quest’incarico, e pi๠in generale ogni mansione di carattere operativo, all’ufficiale giudiziario; tuttavia, nell’ipotesi di azione verso beni immobili o mobili registrati, èpossibile in alternativa affidare l’incarico a professionisti abilitati e iscritti in appositi elenchi presso il tribunale: notai, avvocati, dottori commercialisti.


Ma in cosa consiste, concretamente, il pignoramento? Si tratta di redigere un documento nel quale si descrivono i beni sottoposti alla procedura, descrivendone quantità , qualità  e valore presunto. Dopodichè i beni in questione sono affidati ad un custode, che avrà  il ruolo di curarne la manutenzione e amministrarli fino a qualche giorno prima della vendita.


Il custode dovrà  poi consentire a chiunque sia potenzialmente interessato all’acquisto a poter prendere visione del bene e ottenere tutte le informazioni utili a valutare se e quanto offrire.

Un tempo la persona incaricata della custodia del bene era proprio il debitore; visto che perಠla pratica ha dimostrato frequentemente la sua scarsa collaborazione con gli organi della procedura, recenti riforme hanno scelto di affidare questo ruolo al debitore solo se si tratta di un immobile occupato da lui (e non sempre), mentre negli altri casi il giudice individuerà  un custode diverso: solitamente il professionista cui èdelegata la procedura, o, in sua mancanza, l’istituto delle vendite giudiziarie.

Chiunque sia il custode, il debitore èinformato di doversi astenere da qualunque atto di disposizione del bene: impensabile che egli decida di vendere un’automobile pignorata. In tutti i casi, questi atti sono privi di efficacia.