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Cartella di pagamento: cosa fare (I)

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Da alcuni anni il sistema della riscossione dei tributi erariali èstato sottratto all’appalto dei concessionari (solitamente gruppi bancari) ed ètornato in mano pubblica, e precisamente alla società  Equitalia, diretta emanazione del Ministero delle Finanze.

Oltre ai tributi “nazionali”, Equitalia ha stipulato convenzioni con moltissimi altri soggetti, dagli enti previdenziali a Regioni e Comuni, per la riscossione di imposte e contributi propri di questi enti, affinando sempre pi๠le proprie tecniche anche grazie all’ausilio dei sempre maggiori poteri di riscossione coattiva riconosciuti dal legislatore.


Ma cosa puಠfare il contribuente quando finisce nel mirino di Equitalia? Le ipotesi sono diverse e complesse.
Il punto di partenza èla notificazione della cartella di pagamento: èquesto un atto amministrativo nel quale si indica al contribuente quali importi gli èchiesto di versare entro sessanta giorni, fra debiti d’imposta, sanzioni, interessi e diritti amministrativi vari.


Normalmente, ma non sempre, la cartella di pagamento èpreceduta nei mesi precedenti da un avviso bonario, i cui meccanismi in genere consentono di risolvere facilmente il problema. Ma se esso resta in piedi (per esempio perchè il contribuente si èrifiutato di pagare) l’arrivo della cartella di pagamento èinevitabile.
àˆ da notare che la somma richiesta nella cartella ègià  iscritta a ruolo: il ruolo altro non èche un elenco dei contribuenti con pendenze fiscali, predisposto periodicamente dall’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore) e consegnato ad Equitalia perchè provveda a riscuotere quanto dovuto tramite l’invio della cartella di pagamento.

Il ruolo ha efficacia esecutiva. Esso, cioà¨, ha lo stesso valore riconosciuto ad una sentenza del tribunale, perciಠse il contribuente non paga quanto richiesto non ci sono altri passaggi successivi: Equitalia ha il potere di riscuotere la somma con tutti i mezzi a disposizione.