Liquidazione e imposte dirette (III)

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In tema di imposte dirette, le leggi fiscali prevedono una serie di regole sparse riferite a problemi differenti che emergono nel momento in cui una società  si avvia alla sua estinzione.
Un primo tema èquello delle perdite che dovessero presentarsi.

Le perdite preesistenti possono essere impiegate a ridimensionare l’imponibile del maxiperiodo di liquidazione secondo le regole tradizionali. Le perdite che invece sorgono all’interno delle varie frazioni del maxiperiodo sono compensabili solo all’interno del calcolo definitivo e non nei calcoli provvisori dei periodi intermedi.

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Liquidazione e imposte dirette (II)

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Da un punto di vista fiscale, la durata della liquidazione costituisce solitamente un unico maxiperiodo d’imposta.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

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Liquidazione e imposte dirette (I)

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La liquidazione èuno di quegli eventi che producono riflessi particolari dal punto di vista fiscale, perchè producono una situazione straordinaria, come la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento d’azienda e il fallimento.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

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Revoca dello stato di liquidazione

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Nel suo testo originario, il Codice Civile non accennava ad un’importante questione: se, una volta iniziata la liquidazione di una società  di capitali, fosse possibile ripensarci e far ripartire la normale attività  d’impresa.

In assenza di indicazioni precise, dottrina e giurisprudenza hanno dato al quesito le risposte pi๠variopinte. Cosicchè, in occasione della riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003), fra le varie lacune del Codice si èvoluto colmare anche questa, stabilendo regole precise.

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La liquidazione delle società : riparto finale e cancellazione

Il bilancio finale di liquidazione èaccompagnato dal piano di riparto: in esso i liquidatori prevedono come suddividere le somme residue fra i singoli soci.

La ripartizione avviene solitamente in perfetta proporzione di quelli che furono stati i conferimenti iniziali e i successivi apporti, e dunque delle quote di capitale sociale. L’atto costitutivo o lo statuto aziendale, tuttavia, possono prevedere regole di ripartizione differenti.

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La liquidazione delle società : i bilanci

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Immaginiamo che la liquidazione trovi avvio il venti aprile.

Il codice civile non impone in alcun modo di spezzare l’esercizio in due tronconi (1 gennaio – 19 aprile e 20 aprile – 31 dicembre) e di redigere due bilanci separati (come vedremo, discorso ben diverso si applica in ambito fiscale). Se ciಠviene attuato ugualmente, come spesso avviene, èsolo una scelta di valenza pratica, informale.

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La liquidazione delle società : il ruolo degli amministratori

Gli amministratori hanno l’obbligo di reagire immediatamente al presentarsi di una causa estintiva. Se si tratta della decisione di scioglimento deliberata dai soci, si tratterà  di depositare senza indugio per l’iscrizione nel Registro delle Imprese il contenuto della delibera; se si tratta di altra causa, essa dovrà  rilevata e “certificata”, se cosଠsi puಠdire, da una riunione del consiglio di amministrazione, e tale attestazione, a sua volta, dovrà  essere registrata, sempre senza indugio.

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La liquidazione delle società : la causa estintiva

Tutte le società  di capitali (società  per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità  limitata) prima o poi giungono alla fine della loro esistenza. L’estinzione vera e propria avviene con la cancellazione dal registro delle imprese: ma prima di arrivare a questo passo conclusivo, si segue una procedura complessa, la liquidazione, costituita da diverse fasi le cui caratteristiche sono stabilite dalla legge.

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Troppe tasse sui redditi da lavoro

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Si ritorna a parlare, ancora una volta, di introdurre una tassazione sostitutiva sui redditi da locazione. Attualmente essi sono dichiarati per l’85% (il rimanente èsente) e sommati agli altri redditi, per formare l’ordinaria base imponibile IRPEF.

La soluzione alternativa di cui si parla con insistenza èinvece quella di tassarli a parte, applicando un’aliquota sostitutiva del 20%, come misura contro l’evasione fiscale, assai diffusa in questo settore.

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Contribuenti minimi e IRAP, chiarimento sulle componenti pendenti

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I cosiddetti “contribuenti minimi” ammessi al nuovo regime contabile del “forfettone” a partire dal periodo d’imposta 2008 devono chiudere i conti col passato non solo per quanto riguarda l’imposta sui redditi ma – secondo le medesime regole – anche per l’IRAP.

La legge, infatti, stabilisce che alcune componenti reddituali, positive e negative, sono ripartite fra pi๠esercizi nel calcolo del reddito eseguito secondo le regole ordinarie: per esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni possono essere ripartite nella tassazione fino a cinque annualità .

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L’ENAC segnala la crisi del comparto aereo

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L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nel suo rapporto annuale sullo “stato di salute” del settore aeronautico, mette in evidenza le gravi difficoltà  in cui anche questo comparto si dibatte di questi tempi.

Dal 2002 in poi, infatti, il traffico aereo di passeggeri e merci ha registrato un costante aumento, almeno fino al 2007. Il 2008, invece, ha segnato per la prima volta dopo anni dei decrementi: -1,8% nel traffico passeggeri e -9,9% nel traffico merci.

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Vendite con e senza incanto dei beni pignorati (II)

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Il termine “incanto” èsinonimo di asta: le vendite con incanto, cioà¨, altro non sono che le famose aste giudiziarie. Fissata una base d’asta, chiunque intenda partecipare deve depositare una cauzione pari almeno al 10% della stessa.

Anche in questo caso, a chi ha proposto l’offerta pi๠alta, il bene èaggiudicato provvisoriamente.
Ma quando si arriva all’aggiudicazione definitiva? Ci sono varie possibilità .

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Vendite con e senza incanto dei beni pignorati (I)

asta-giudiziaria

Esistono due strade per trasformare i beni pignorati in denaro liquido con cui ripagare l’Erario o gli altri creditori che hanno richiesto tale procedura contro un debitore insolvente: la vendita con incanto e quella senza incanto.

Questa seconda strada si èrivelata negli anni la pi๠proficua e veloce, nonchè quella che maggiormente riesce ad avvicinare e moltiplicare i potenziali acquirenti e a sottrarre le vendite giudiziarie alle cerchie di speculatori che da sempre le affollano.

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Disciplina del pignoramento (IV)

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Si ègià  accennato al fatto che al cittadino èriconosciuto il diritto di opporsi quando singoli atti della procedura esecutiva non si svolgano secondo le forme e i limiti stabiliti dalla legge. Ma anche quando la procedura fosse minuziosamente corretta, il debitore ha comunque la possibilità  di opporsi al pignoramento dei suoi beni.

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