
Rimborsi IRAP, comincia la gara (I)



In effetti, da pi๠parti ci si era domandati se i “minimi†avessero quest’obbligo, nell’assoluto silenzio delle istruzioni della dichiarazione dei redditi.


Il discorso pi๠noto riguarda i lavoratori autonomi privi di organizzazione; posto che l’esistenza o meno del requisito va valutata caso per caso, in generale essa èsclusa quando non si dispone di collaboratori e l’insieme dei beni strumentali impiegati dal contribuente non sopravanza quel minimo necessario perchè si svolga la sua attività , di natura prettamente intellettuale.


Si tratta della terza volta che si verifica questa massiccia spedizione, inaugurata per la prima volta nel 2007 e ripetuta anche l’anno dopo. Il periodo in cui sono inviate queste comunicazioni èproprio quello che ricorre in queste settimane: il tempo, cioà¨, in cui gli italiani si apprestano a compilare e inviare le dichiarazione dei redditi.

Il periodo d’imposta, infatti, non èassolutamente spezzato a metà nel periodo di avvio della liquidazione ma continuerà a coincidere con l’anno solare, cosଠcome le annualità successive fino all’ultima.
Restano fermi, dunque, gli obblighi annuali di dichiarazione IVA e di comunicazione dati senza alcuna particolarità .

Le perdite preesistenti possono essere impiegate a ridimensionare l’imponibile del maxiperiodo di liquidazione secondo le regole tradizionali. Le perdite che invece sorgono all’interno delle varie frazioni del maxiperiodo sono compensabili solo all’interno del calcolo definitivo e non nei calcoli provvisori dei periodi intermedi.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

In assenza di indicazioni precise, dottrina e giurisprudenza hanno dato al quesito le risposte pi๠variopinte. Cosicchè, in occasione della riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003), fra le varie lacune del Codice si èvoluto colmare anche questa, stabilendo regole precise.
La ripartizione avviene solitamente in perfetta proporzione di quelli che furono stati i conferimenti iniziali e i successivi apporti, e dunque delle quote di capitale sociale. L’atto costitutivo o lo statuto aziendale, tuttavia, possono prevedere regole di ripartizione differenti.

Il codice civile non impone in alcun modo di spezzare l’esercizio in due tronconi (1 gennaio – 19 aprile e 20 aprile – 31 dicembre) e di redigere due bilanci separati (come vedremo, discorso ben diverso si applica in ambito fiscale). Se ciಠviene attuato ugualmente, come spesso avviene, èsolo una scelta di valenza pratica, informale.