
I modelli sono in tutto duecentosei: centotrentasette immodificati dall’anno scorso e sessantanove sottoposti ad evoluzione. Secondo la legge, infatti, ogni studio deve essere rivisto ogni tre anni.

I modelli sono in tutto duecentosei: centotrentasette immodificati dall’anno scorso e sessantanove sottoposti ad evoluzione. Secondo la legge, infatti, ogni studio deve essere rivisto ogni tre anni.


Con un comunicato ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i fondi stanziati dovrebbero comunque risultare sovrabbondanti rispetto alle esigenze, e quindi non ci sarebbe nessun bisogno di sgomitare il 12 giugno, potendo rimandare l’incombenza alle settimane successive; ma, come èvidente, fidarsi èbene fino ad un certo punto.


In effetti, da pi๠parti ci si era domandati se i “minimi†avessero quest’obbligo, nell’assoluto silenzio delle istruzioni della dichiarazione dei redditi.


Il discorso pi๠noto riguarda i lavoratori autonomi privi di organizzazione; posto che l’esistenza o meno del requisito va valutata caso per caso, in generale essa èsclusa quando non si dispone di collaboratori e l’insieme dei beni strumentali impiegati dal contribuente non sopravanza quel minimo necessario perchè si svolga la sua attività , di natura prettamente intellettuale.


Si tratta della terza volta che si verifica questa massiccia spedizione, inaugurata per la prima volta nel 2007 e ripetuta anche l’anno dopo. Il periodo in cui sono inviate queste comunicazioni èproprio quello che ricorre in queste settimane: il tempo, cioà¨, in cui gli italiani si apprestano a compilare e inviare le dichiarazione dei redditi.

Il periodo d’imposta, infatti, non èassolutamente spezzato a metà nel periodo di avvio della liquidazione ma continuerà a coincidere con l’anno solare, cosଠcome le annualità successive fino all’ultima.
Restano fermi, dunque, gli obblighi annuali di dichiarazione IVA e di comunicazione dati senza alcuna particolarità .

Le perdite preesistenti possono essere impiegate a ridimensionare l’imponibile del maxiperiodo di liquidazione secondo le regole tradizionali. Le perdite che invece sorgono all’interno delle varie frazioni del maxiperiodo sono compensabili solo all’interno del calcolo definitivo e non nei calcoli provvisori dei periodi intermedi.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

In assenza di indicazioni precise, dottrina e giurisprudenza hanno dato al quesito le risposte pi๠variopinte. Cosicchè, in occasione della riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003), fra le varie lacune del Codice si èvoluto colmare anche questa, stabilendo regole precise.
La ripartizione avviene solitamente in perfetta proporzione di quelli che furono stati i conferimenti iniziali e i successivi apporti, e dunque delle quote di capitale sociale. L’atto costitutivo o lo statuto aziendale, tuttavia, possono prevedere regole di ripartizione differenti.