Rimborsi IRAP, comincia la gara (I)

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Per dare un po’ di ossigeno ai contribuenti e, soprattutto, per contrastare la temutissima e ormai imminente sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità  dell’attuale indeducibilità  dell’IRAP dalla base imponibile dell’imposta sui redditi, il cosiddetto decreto “anticrisi” emesso alla fine dell’anno scorso ha stabilito che ditte individuali, liberi professionisti e società  possono portare in deduzione dal reddito imponibile il 10% dell’IRAP concretamente versato nel periodo d’imposta, seguendo il principio di cassa, purchè nel periodo medesimo si fossero sostenute spese per personale dipendente o parasubordinato e/o interessi passivi: non rileva l’entità , anche un solo euro èsufficiente per godere della deduzione forfetaria.

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Acconti contribuenti minimi

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli aderenti al regime contabile riservato ai cosiddetti “contribuenti minimi” sono tenuti a versare non solo il saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF per il 2008 ma anche la prima e seconda rata degli acconti sul 2009 (se dovuti).

In effetti, da pi๠parti ci si era domandati se i “minimi” avessero quest’obbligo, nell’assoluto silenzio delle istruzioni della dichiarazione dei redditi.

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Pensioni, molte ipotesi sul tavolo

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àˆ ormai imminente la presentazione da parte del ministro Brunetta del progetto di riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici, per rispondere alla sentenza della Corte di Giustizia europea che ha imposto la pari età  pensionabile fra uomini e donne (attualmente fissata a 65 e 60 anni); ed èpalese che una rivisitazione del sistema pubblico, per motivi costituzionali di uguaglianza, dovrà  essere estesa anche al settore dei dipendenti privati.

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L’IRAP continua a perdere gettito e contribuenti

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Nata nel 1997 con la prospettiva di sottoporre al tributo tutti i contribuenti titolari di partita IVA, l’IRAP ha iniziato progressivamente a perdere i suoi contribuenti, dopo che sia il legislatore sia la Corte di Cassazione hanno escluso un numero crescente di soggetti dagli obblighi relativi.

Il discorso pi๠noto riguarda i lavoratori autonomi privi di organizzazione; posto che l’esistenza o meno del requisito va valutata caso per caso, in generale essa èsclusa quando non si dispone di collaboratori e l’insieme dei beni strumentali impiegati dal contribuente non sopravanza quel minimo necessario perchè si svolga la sua attività , di natura prettamente intellettuale.

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Niente IRAP per Fiorello e per gli agenti di commercio

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Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività  produttive èl’esistenza di un’autonoma organizzazione: un requisito che la pratica ha dimostrato fumoso e di difficile interpretazione, man mano che sempre pi๠contribuenti si sono rivolti alla magistratura tributaria per dimostrare di non presentare tale condizione e dunque di non essere soggetti al tributo.

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Centomila richiami verso i contribuenti incoerenti

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Circa centocinquemila lettere sono partite o stanno per partire in questi giorni, dirette verso altrettanti contribuenti dotati di partita IVA (ditte individuali, società , liberi professionisti) che negli anni passati non hanno superato i test di coerenza nella compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Si tratta della terza volta che si verifica questa massiccia spedizione, inaugurata per la prima volta nel 2007 e ripetuta anche l’anno dopo. Il periodo in cui sono inviate queste comunicazioni èproprio quello che ricorre in queste settimane: il tempo, cioà¨, in cui gli italiani si apprestano a compilare e inviare le dichiarazione dei redditi.

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Liquidazione e imposte indirette

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Al contrario di quanto avviene per le imposte sui redditi e per l’IRAP, la messa in liquidazione di un’impresa non comporta grandi sconquassi dal punto di vista dell’IVA.

Il periodo d’imposta, infatti, non èassolutamente spezzato a metà  nel periodo di avvio della liquidazione ma continuerà  a coincidere con l’anno solare, cosଠcome le annualità  successive fino all’ultima.

Restano fermi, dunque, gli obblighi annuali di dichiarazione IVA e di comunicazione dati senza alcuna particolarità .

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Liquidazione e imposte dirette (III)

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In tema di imposte dirette, le leggi fiscali prevedono una serie di regole sparse riferite a problemi differenti che emergono nel momento in cui una società  si avvia alla sua estinzione.
Un primo tema èquello delle perdite che dovessero presentarsi.

Le perdite preesistenti possono essere impiegate a ridimensionare l’imponibile del maxiperiodo di liquidazione secondo le regole tradizionali. Le perdite che invece sorgono all’interno delle varie frazioni del maxiperiodo sono compensabili solo all’interno del calcolo definitivo e non nei calcoli provvisori dei periodi intermedi.

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Liquidazione e imposte dirette (II)

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Da un punto di vista fiscale, la durata della liquidazione costituisce solitamente un unico maxiperiodo d’imposta.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

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Liquidazione e imposte dirette (I)

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La liquidazione èuno di quegli eventi che producono riflessi particolari dal punto di vista fiscale, perchè producono una situazione straordinaria, come la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento d’azienda e il fallimento.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

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Revoca dello stato di liquidazione

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Nel suo testo originario, il Codice Civile non accennava ad un’importante questione: se, una volta iniziata la liquidazione di una società  di capitali, fosse possibile ripensarci e far ripartire la normale attività  d’impresa.

In assenza di indicazioni precise, dottrina e giurisprudenza hanno dato al quesito le risposte pi๠variopinte. Cosicchè, in occasione della riforma del diritto societario (D. Lgs. 6/2003), fra le varie lacune del Codice si èvoluto colmare anche questa, stabilendo regole precise.

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La liquidazione delle società : riparto finale e cancellazione

Il bilancio finale di liquidazione èaccompagnato dal piano di riparto: in esso i liquidatori prevedono come suddividere le somme residue fra i singoli soci.

La ripartizione avviene solitamente in perfetta proporzione di quelli che furono stati i conferimenti iniziali e i successivi apporti, e dunque delle quote di capitale sociale. L’atto costitutivo o lo statuto aziendale, tuttavia, possono prevedere regole di ripartizione differenti.

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La liquidazione delle società : i bilanci

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Immaginiamo che la liquidazione trovi avvio il venti aprile.

Il codice civile non impone in alcun modo di spezzare l’esercizio in due tronconi (1 gennaio – 19 aprile e 20 aprile – 31 dicembre) e di redigere due bilanci separati (come vedremo, discorso ben diverso si applica in ambito fiscale). Se ciಠviene attuato ugualmente, come spesso avviene, èsolo una scelta di valenza pratica, informale.

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La liquidazione delle società : il ruolo degli amministratori

Gli amministratori hanno l’obbligo di reagire immediatamente al presentarsi di una causa estintiva. Se si tratta della decisione di scioglimento deliberata dai soci, si tratterà  di depositare senza indugio per l’iscrizione nel Registro delle Imprese il contenuto della delibera; se si tratta di altra causa, essa dovrà  rilevata e “certificata”, se cosଠsi puಠdire, da una riunione del consiglio di amministrazione, e tale attestazione, a sua volta, dovrà  essere registrata, sempre senza indugio.

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