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Cartella di pagamento: cosa fare (III)

La cartella di pagamento puಠessere contestata anche per problemi di forma. Per esempio, quando mancano o sono insufficienti le motivazioni dell’atto, oppure quando manchi il nome del funzionario responsabile del procedimento.

Caso pi๠particolare èquello in cui la notificazione sia avvenuta in maniera irregolare, o magari non sia avvenuta affatto.
Il codice di procedura civile prevede regole minuziose su come e dove debbano essere notificati gli atti ai cittadini, e nel caso la notifica sia irregolare l’atto ècome se non esistesse.


In questo caso, perà², èpreferibile non impugnare la cartella di pagamento: altrimenti sarebbe come ammettere implicitamente che si èa conoscenza della cartella stessa e che quindi ècome se fosse stata notificata regolarmente; l’irregolarità  èdunque sanata.


Semmai in quest’ipotesi si hanno tutti gli estremi per contestare i successivi atti coattivi di Equitalia, che, poggiando su una cartella mai notificata o notificata irregolarmente, sono illegittimi.
Se si ottiene l’annullamento della cartella per vizi di forma, tuttavia, il problema non èrisolto del tutto ma semplicemente rinviato: l’ente impositore invierà  qualche mese dopo una nuova cartella di pagamento, stavolta con tutti i crismi.

Ma puಠaccadere che nel frattempo siano scaduti i termini di legge: e quindi il Fisco, a quel punto, sarebbe fuori tempo massimo e il cittadino ne uscirebbe vincente.

In alternativa al ricorso alla magistratura tributaria, si puಠcontestare il merito della cartella direttamente presso l’ente amministrativo interessato: l’ente impositore (solitamente l’Agenzia delle Entrate) per le questioni di merito ed Equitalia per le questioni di forma.
In tutti i casi, la cartella èincontestabile quando vi sia stato un atto precedente, come un avviso bonario, non contestato a suo tempo, salvo che la cartella non presenti vizi propri.