INPS, nessuna responsabilità  per gli estratti conto errati

La Corte di Cassazione ha posto fine ad una controversia sorta fra l’INPS e una lavoratrice, dando ragione all’ente previdenziale. Il caso èmolto interessante poichè, al di là  del caso specifico, il tema puಠriguardare molti altri lavoratori.

L’INPS aveva inviato alla signora un estratto conto che riepilogava la sua intera situazione contributiva, ma esso conteneva dati errati. La signora, infatti, aveva dedotto, sulla base dell’e/c, che aveva maturato tutti i requisiti per poter andare in pensione, anche se cosଠin realtà  non era affatto. La donna aveva dunque dato le dimissioni dal lavoro che svolgeva, scoprendo solo in seguito che la sua richiesta che gli venisse riconosciuto il trattamento pensionistico non poteva essere accolta.

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Consumi abbattuti dalla recessione

Secondo il responsabile del settore ricerche di Federdistribuzioni, la crisi del potere d’acquisto delle famiglie italiane era già  evidente dal 2007, e il successivo scoppio della crisi globale ha solo accelerato un processo di erosione del potere d’acquisto che in realtà  era già  in atto.

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L’Italia richiede la lista Falciani

Il nome di HervèFalciani, tecnico informatico svizzero, era sconosciuto fino a qualche settimana fa, ma oggi èal centro di un caso internazionale che mischia burrasche diplomatiche e indagini finanziarie ad altissimo livello.

Non èchiaro come sia iniziata la vicenda: Falciani lavorಠper mesi al sistema di sicurezza informatica della banca ginevrina HSBC, e, al termine, si recಠin Francia. Il guaio èche nel suo computer portatile sono contenuti nomi e dati di ben 127.000 conti correnti, moltissimi dei quali intestati a cittadini stranieri (convinti invano dell’impenetrabilità  dei segreti delle banche svizzere).

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Fisco: verso dichiarazioni precompilate e rimborsi veloci

Se il sistema tributario italiano dovrebbe (secondo le intenzioni pi๠volte annunciate dal ministro Tremonti) essere soggetto ad una rivisitazione generale nel prossimo triennio, l’Agenzia delle Entrate comincia a muoversi da sola lungo le direttrici di sua competenza.

Il direttore Attilio Befera, infatti, ha chiarito recentemente le quattro linee-guida che muoveranno l’azione rinnovatrice dell’Agenzia nel corso del 2010, che peraltro portano avanti strade già  tracciate negli anni passati.

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Exa 2010, mercato delle armi in ripresa

Sono molto positivi, i dati registrati alla ventinovesima edizione di Exa, la rassegna internazionale delle armi che si ètenuta nelle settimane scorse presso gli spazi espositivi della fiera di Brescia.

Il pur controverso settore delle armi, d’altronde, vede l’Italia come uno dei principali esportatori al mondo, e la crisi globale ha creato molti problemi che il comparto attende di superare al pi๠presto. Ad oggi, nell’ambito delle armi sportive e venatorie e delle munizioni l’Italia èdi gran lunga il primo produttore europeo, fornendo da sola il 60% delle esportazioni comunitarie.

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Circolare 18/2010 sulle vendite immobiliari

Fra le norme antielusive introdotte dal viceministro Visco nel 2006, una andava a modificare l’articolo 39 del DPR 600/1973 e l’articolo 54 del DPR 633/1972, che analizzavano le questioni legate agli accertamenti sulle vendite di immobili, rispettivamente sotto il profilo delle imposte dirette e dell’IVA.

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Fallimenti in continua ascesa

La crisi globale, com’era facilmente immaginabile, non ha “steso” le imprese italiane da un giorno all’altro bensଠle ha lungamente logorate, a fronte di una progressiva riduzione delle vendite e di un’accresciuta difficoltà  nell’accesso alle risorse finanziarie.

Cosà¬, mentre qua e là  si avvertono distintamente i segni di ripresa, l’onda lunga della crisi sta tuttora producendo i suoi effetti catastrofici sulle aziende pi๠colpite.

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Scioglimento e liquidazione della Snc

Perchè una società  in nome collettivo chiuda i battenti, occorra che si susseguano due eventi: il verificarsi di una causa di scioglimento e la liquidazione della società .

La Snc si scioglie quando si verifica una delle seguenti cause: l’oggetto sociale èconseguito (per esempio, la Snc era nata per costruire un’opera edilizia ormai terminata) oppure diviene impossibile conseguirlo; la durata del contratto sociale ètrascorsa e non si èprovveduto alla sua proroga, nemmeno tacita; la società  èfallita; il Governo o altra autorità  ha imposto lo scioglimento; i soci sono divenuti uno solo (per morte, recesso o esclusione degli altri, o perchè ha acquistato le loro quote) ed entro sei mesi non sono ritornati in numero plurale; i soci stessi hanno deliberato lo scioglimento; si èverificata un’altra causa stabilita a suo tempo nell’atto costitutivo.

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Recesso del socio di SNC e liquidazione della quota

La società  èun contratto (art. 2247 del codice civile) e nei contratti, in generale, non èprevisto il diritto di recesso: non ècioèconsentito a nessun contraente di ritirarsi unilateralmente dall’affare.
Nessun socio di una Snc, dunque, puಠin linea di principio lasciare la società  al suo destino e ritirarsi da un giorno all’altro.

Questo, perà², a meno che non sia lo stesso atto costitutivo a non prevedere diversamente e a lasciare, dunque, che il singolo socio possa recedere in presenza di determinate situazioni o magari anche senza motivo (recesso convenzionale).

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Esclusione del socio in una SNC

Fra le varie situazioni che possono portare la società  in nome collettivo a perdere un componente della compagine sociale, l’esclusione èl’ipotesi pi๠delicata, e puಠdar luogo a pesanti strascichi giudiziari: gli altri aderenti, infatti, nella sostanza cacciano un socio e liquidano la sua quota.

Dobbiamo distinguere nettamente, perà², due fattispecie: l’esclusione di diritto e l’esclusione facoltativa.

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Acquisto e cessione della quota di SNC

Solitamente la società  in nome collettivo mantiene la stessa compagine sociale per l’intera sua esistenza in vita, e i soci resteranno dunque fino alla fine coloro che l’hanno costituita.

Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.

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Diritti amministrativi dei soci di SNC

Oltre ai diritti patrimoniali, i soci della società  in nome collettivo godono di alcuni diritti amministrativi garantiti dalla legge (oltre ad eventuali altri previsti dall’atto costitutivo).

Come già  descritto abbondantemente, ogni socio ha in linea teorica il diritto ad amministrare la società  in forma disgiuntiva e a rappresentarla, salvo che l’atto costitutivo non preveda soluzioni differenti.

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Obblighi e diritti patrimoniali dei soci di SNC

La legge prevede per i soci delle società  in nome collettivo un unico obbligo, peraltro basilare: quello di eseguire i conferimenti.

Si ricorda che, in assenza di previsioni precise, ogni socio èobbligato in parti uguali e che i beni conferiti, divenendo di proprietà  della società , non sono pi๠utilizzabili in proprio dal conferente (salvo diversi accordi).
Quanto ai diritti che discendono dallo status di socio, distinguiamo quelli patrimoniali da quelli amministrativi.

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Iscrizione al registro delle imprese di una snc

Una volta che l’atto costitutivo èstato stipulato, anche verbalmente o addirittura tacitamente, la società  in nome collettivo ènata e giuridicamente esistente. L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, infatti, non incide sulla validità  del contratto societario.

Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

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Snc: i rapporti con i terzi

Il diritto dei creditori societari di agire esecutivamente sui beni personali dei soci (sia pure dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale) non esaurisce la disciplina dei rapporti della società  in nome collettivo con i terzi.

Va infatti specificato che i nuovi soci della Snc rispondono illimitatamente e solidalmente con gli altri per tutti i debiti pendenti, inclusi quelli sorti prima del loro ingresso in società . Chi invece fuoriesce dalla società  (per cessione della quota o altri motivi) continuerà  a rispondere dei debiti societari sorti fino al momento in cui tale fuoriuscita non èpubblicata sul registro delle imprese.

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