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Recesso del socio di SNC e liquidazione della quota

La società  èun contratto (art. 2247 del codice civile) e nei contratti, in generale, non èprevisto il diritto di recesso: non ècioèconsentito a nessun contraente di ritirarsi unilateralmente dall’affare.
Nessun socio di una Snc, dunque, puಠin linea di principio lasciare la società  al suo destino e ritirarsi da un giorno all’altro.

Questo, perà², a meno che non sia lo stesso atto costitutivo a non prevedere diversamente e a lasciare, dunque, che il singolo socio possa recedere in presenza di determinate situazioni o magari anche senza motivo (recesso convenzionale).


La legge, perà², prevede espressamente almeno due ipotesi di recesso, che l’atto costitutivo non puಠin alcun modo comprimere (recesso legale). Il socio puಠinfatti recedere quando intervenga una giusta causa (per esempio un dissidio insanabile con gli altri soci) oppure quando la durata della società  sia indeterminata o commisurata alla vita di uno dei soci.

Perchè il recesso legale sia operativo èsufficiente che il recedente lo comunichi agli altri soci; per il recesso convenzionale, invece, occorre anche il trascorrere di tre mesi da tale comunicazione.

Le ipotesi di morte del socio, di sua esclusione o di suo recesso sono molto differenti ma comportano in tutti i casi che il rapporto sociale si sciolga limitatamente alla sua figura (rimanendo in piedi per gli altri).


Il socio recedente o escluso oppure gli eredi del socio defunto che non siano subentrati nella Snc hanno diritto alla liquidazione della quota: occorre cioèche gli amministratori redigano una situazione patrimoniale societaria aggiornata alla data dell’evento e calcolino la quota di spettanza del socio, al fine di rimborsargliela in denaro. Tale liquidazione deve avvenire entro il tempo massimo di sei mesi.