Snc: utili, perdite e durata

Gli ultimi due punti da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo non appaiono di fondamentale importanza: in entrambi i casi, infatti, la legge stabilisce cosa fare qualora i soci non determinino espressamente il loro contenuto, cosicchè lecito immaginare che la loro assenza o imprecisione non comporti la nullità  dell’atto costitutivo e dunque della società .

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Snc: i conferimenti e il socio d’opera

Come in ogni società , anche nelle società  in nome collettivo i soci hanno un obbligo fondamentale: i conferimenti. Ognuno di essi, infatti, ètenuto a versare alla società  i mezzi necessari perchè questa possa operare.

I conferimenti possono essere in denaro o in natura: crediti, beni materiali, prestazioni lavorative. Tutti insieme costituiscono il capitale sociale, che rappresenta la prima garanzia a tutela dei creditori della società ; prima ma non unica, giacchè i soci rispondono in via sussidiaria anche con il loro patrimonio personale.

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Snc: funzioni, responsabilità  e cessazione degli amministratori

Che il potere di amministrazione sia affidato a tutti i soci, solo ad alcuni e/o ad estranei, si tratta ora di approfondire cosa compiono e cosa rischiano costoro una volta nominati.

La legge afferma che il rapporto fra soci e amministratori èregolato dalle norme del mandato: i primi sono dunque mandanti e i secondi mandatari. Ne consegue che gli amministratori abbiano diritto ad un compenso per la loro funzione (salvo espressa esclusione nell’atto costitutivo), poichè per legge il contratto di mandato si presume oneroso fino a prova contraria.

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Amministratore esterno in una SNC

Il codice civile stabilisce che l’atto costitutivo della Snc debba comprendere l’indicazione del nome dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società  in nome collettivo.

Un tema su cui perಠda sempre gli studiosi si spaccano la testa èse la società  in nome collettivo (come, d’altronde, la società  semplice) possa avere un amministratore che non sia socio, o magari pi๠di uno: il cosiddetto amministratore esterno.

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Amministrazione della Snc

L’elemento forse pi๠complesso fra quelli da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo riguarda le modalità  di amministrazione dell’ente.

In verità , si tende a ritenere che quest’elemento non sia tutto sommato indispensabile: infatti, èlo stesso codice civile a stabilire quali regole vadano applicate in assenza di decisioni diverse da parte dei soci. àˆ dunque lecito pensare che l’assenza di questo elemento non comporti la nullità  del contratto sociale, considerato che comunque entrerebbero in gioco precise norme di legge.

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Soci e oggetto sociale società  nome collettivo

Si èaccennato alla necessità  che l’atto costitutivo della società  nome collettivo contempli almeno nove elementi: vediamo dunque di approfondirli, ricordando che alcune norme sono “originali” e altre sono prese pari pari dalla disciplina della società  semplice.

Il primo elemento da indicare consiste, ovviamente, nell’indicazione dei soci. Se persone fisiche, per ognuno di essi occorre indicare i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza).

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Atto costitutivo società  nome collettivo

La società , secondo l’articolo 2247 del codice civile, èun contratto: questo significa che ad essa si applicano le regole generali sulla formazione del contratto, eccetto laddove siano previste norme particolari.

Non èquesto il caso della costituzione della società  in nome collettivo, perciಠvale la regola generale: la società  in nome collettivo nasce nel momento in cui le parti (i soci) raggiungono l’accordo sul contenuto dell’atto costitutivo. Non ha alcuna importanza che esso sia stipulato in forma scritta: anche un accordo verbale o perfino tacito èpi๠che sufficiente perchè la società  in nome collettivo venga a nascere.

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Società  in nome collettivo (Snc)

La società  in nome collettivo (abbreviata con la sigla Snc) èuna delle tre tipologie di società  di persone previste dal nostro ordinamento: le altre due sono la società  semplice (Ss) e la società  in accomandita semplice (Sas).

La Snc èanche il genere di società  di persone pi๠diffuso in Italia; nonostante questo, il codice civile dedica molto pi๠spazio alla ben pi๠limitata società  semplice. Il codice, infatti, dedica decine di articoli al funzionamento della società  semplice, mentre per la Snc stabilisce soltanto una serie di norme particolari, prevedendo che, laddove non diversamente regolato, si applicano le medesime regole della Ss.

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Export italiano affidato ai BRIC

Nel linguaggio economico, l’acronimo BRIC èoggi molto utilizzato: altro non èche l’unione delle iniziali di Brasile, Russia, India e Cina, ossia le quattro principali potenze emergenti, i Paesi non ad avanzata industrializzazione che pi๠di tutti gli altri mostrano i segni di raggiungere nei prossimi decenni i livelli occidentali.

Se poi si considera che tutti questi Paesi hanno un tessuto interno formato da centinaia di milioni di persone, èfacile comprendere quanto gli esportatori tendano a guardare con interesse ed attenzione a questi mercati.

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Proroga per il sistema di tracciabilità  elettronica dei rifiuti

A partire da luglio diventerà  operativa la rivoluzione chiamata SISTRI, il nuovissimo sistema di tracciabilità  elettronica dell’intera filiera dei rifiuti cui saranno tenuti ad iscriversi almeno seicentomila imprenditori italiani.

Fino ad allora, perà², continueranno a valere le norme previgenti e i vecchi adempimenti legati alla produzione e smaltimento dei rifiuti: fra loro c’ anche il MUD, il modello unificato di dichiarazione per i rifiuti.

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Beni strumentali: plusvalenze, minusvalenze e autoconsumo

Quando un cespite èceduto a terzi, la differenza fra il corrispettivo e gli ammortamenti maturati nel frattempo costituisce plusvalenza o minusvalenza (se, rispettivamente, positiva o negativa).

Per coloro che producono redditi di impresa, plusvalenze e minusvalenze costituiscono da sempre componenti di reddito da considerare con la dovuta attenzione; bene precisare che non necessariamente il loro ammontare fiscale corrisponde a quello civilistico, a causa della diversità  dei calcoli applicati.

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