
Qualora il sostituto di imposta non fosse in possesso di un’utenza telematica su cui ricevere i 730-4, dovrà indicare in tale comunicazione quella del suo intermediario autorizzato.

Qualora il sostituto di imposta non fosse in possesso di un’utenza telematica su cui ricevere i 730-4, dovrà indicare in tale comunicazione quella del suo intermediario autorizzato.





Le istruzioni e i termini di presentazione delle domande sono illustrati dettagliatamente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 20 marzo 2012.



E’ stato questo il messaggio pronunciato da Mario Monti a poche ore dalla chiusura del testo sulla riforma del lavoro, il cui contenuto èstato illustrato dal ministro Elsa Fornero, che ha di fatto confermato le indiscrezioni circolate nel corso degli ultimi giorni.

Alle odierne ore 16:00 si tornerà a parlare delle scottanti questioni dell’attualità politica, economica e finanziaria.


Nella stessa circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche un fac-simile dell’istanza che la nuova normativa impone a coloro che intendono presentare ricorso.

Tale norma, in particolare, stabilisce che per le controversie riguardanti atti dell’Agenzia delle Entrate e aventi valore non superiore a 20.000 euro, la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere necessariamente preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento dell’atto stesso, anche solo parziale.


Venerdଠscorso, ovverosia il 16 marzo 2012, sarebbe stato l’ultimo giorno ufficiale per procedere, mediante presentazione del Modello F24 adeguatamente compilato in tutte le proprie parti, al pagamento della succitata imposta senza incorrere in sanzioni di alcuna sorta.