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Conseguenze fattura irregolare

Qualora una fattura risulti irregolare per via dell’omessa indicazione dei dati prescritti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, l’amministrazione finanziaria èlegittimata a ricorrere all’accertamento induttivo sul reddito imponibile.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 3259 del 2 marzo, infatti, ha ribadito che qualora una fattura risulti priva dei requisiti previsti dalla legge non èidonea a provare l’esistenza delle operazioni alle quali si riferisce.

CORREZIONE DATA O NUMERO FATTURA

Di conseguenza, dunque, in caso di fattura irregolare ricade sul contribuente l’onere di provare l’esistenza delle operazioni oggetto di tale fattura contestata dall’amministrazione finanziaria, proprio come accade nel caso in cui l’amministrazione fornisca validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni fittizie, anche solo parzialmente. Al contrario, invece, l’onere della prova ricade sull’amministrazione finanziaria nell’ipotesi di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti.

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO FATTURA

In merito all’iter della procedura da seguire, in particolare, una volta che l’amministrazione finanziaria ha constatato che una o pi๠fatture emesse dal contribuente risultino prive dei requisiti normativi previsti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, automaticamente si presume l’inesistenza delle operazioni a cui le stesse fatture si riferiscono. Ne deriva quindi che il contribuente èchiamato a fornire una prova “stringente e concreta”. In altri parole, dunque, l’irregolarità  della fattura genera automaticamente un’inversione di ruolo tra le parti, facendo ricadere immediatamente sul contribuente l’onere di fornire elementi probatori concreti a sostegno della sua tesi.