Sono considerate agenzie di viaggi e turismo, ai sensi dell’ art. 9 della legge 17 maggio 1983 n. 217, “le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività , ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084â€.
Ricorso multa stradale
art. 126-bis comma 2: L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita, quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi, ovvero 60 giorni. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, in precedenza era possibile la segnalazione a carico del proprietario del veicolo, ora con nota della Cassazione, non èpi๠lecito decurtare i punti dalla patente di guida al proprietario del veicolo, identificato come obbligato in solido.
Il proprietario del veicolo, ha la possibilità e il dovere di comunicare i dati del conducente dell’auto, al momento della contestazione entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica del verbale stesso.
In caso l’obbligato in solido non comunicherà i dati completi dell’effettivo trasgressore, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 259,00 a 1036,00 Euro.
Attenzione!! pertanto quando ricevete una multa, dove nell’infrazione èstabilita la decurtazione dei punti dalla patente, provvedete subito a comunicare, attraverso il modello allegato alla multa stessa, chi era alla guida dell’automezzo in quel frangente.
DIMENTICANZA DOCUMENTO:
Se vi dovesse capitare di dimenticare a casa la patente di guida, o la carta di circolazione, o il certificato assicurativo, o qualsiasi altro documento necessario per la guida di veicoli, in caso di controllo stradale da parte di organi di polizia, èprevista una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 180, ricordatevi perà², che in questo caso non si conclude il processo di violazione, infatti avete 30 giorni di tempo, dal momento stesso in cui vi viene notificato il verbale (notifica che avviene direttamente sulla strada), per presentare il documento che vi mancava al momento del controllo; tale documento potrà essere presentato presso un qualsiasi comando di polizia a voi pi๠comodo e vicino.
MICROCAR E CICLOMOTORI ART. 170 C.d.S. :
finalmente dal 14 luglio del 2006 si potrà circolare in due sui ciclomotori 50 cc. Attenzione!! Per poter usufruire di questa nuova norma occorrerà acquistare un ciclomotore dopo la data del 14 luglio e quindi già dotato di nuova targa, oppure bisognerà richiedere al Dipartimento dei Trasporti terrestri ( Motorizzazione Civile), una nuova targa a sei cifre con annessa carta di circolazione, che sostituirà il contrassegno identificativo applicato ora sui ciclomotori acquistati prima di tale data, con l’annesso certificato di idoneità tecnica (CIT).
In caso contrario, siccome non sarà obbligatorio il cambio della targa, ricordiamoci sempre, che il trasporto di un passeggero su un ciclomotore o microcar senza il rispetto della norma, da parte di un minorenne, prevede il fermo amministrativo per 60 giorni.
Il veicolo, non potrà perಠessere affidato al proprietario ma sarà l’organo accertatore che disporrà la rimozione e il trasporto presso apposito luogo di custodia. Trascorsi 30 giorni, il proprietario potrà chiederne l’affidamento.
La sanzione pecuniaria va da 70 a 285 Euro.
La presente norma vale anche per il co. 1° che stabilisce che il conducente deve avere libero uso di braccia, mani e gambe e di essere seduti in posizione corretta; in questo caso si applica il fermo del veicolo anche per conducenti maggiorenni. Quando nel corso di un biennio sia stata commessa per almeno due volte, la violazione di cui al co. 1 (posizione scorretta) e co. 2 (trasporto di altre persone) èprevisto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
VELOCITA’ PRODOTTA DAI CICLOMOTORI:
èprevista la confisca e una sanzione da 74 a 296 Euro per chi produce, fabbrica o commercia motorini che sviluppano una velocità superiore ai 45 Km/h; mentre chi circola su ciclomotori sviluppanti velocità superiore ai 45 Km/h èprevisto il fermo amministrativo per 60 giorni e una sanzione da 36 a 148 Euro. ART. 171:
La sanzione per il mancato uso prevede il pagamento di un importo da 70 a 285 Euro e il fermo amministrativo del veicolo sia che si tratti di conducente e/o passeggero maggiorenne ovvero minorenne. Se nel corso di due anni si ècommessa per almeno due volte questo tipo di violazione il fermo del veicolo èdi 90 giorni.
A differenza dell’art. 170 la custodia del veicolo, in deroga all’art. 214 deve essere affidata al proprietario. Se il ciclomotore o motociclo viene utilizzato per commettere reati, il veicolo verrà posto sotto sequestro, se il reato èperseguibile a querela di parte (lesioni a seguito di incidenti stradali) il sequestro dovrà essere adottato solo dopo la presentazione della querela.
NUOVA NORMA CINTURE DI SICUREZZA: E’ GIA’ IN VIGORE!!
La nuova normativa recita che: il conducente e i passeggeri dei veicoli M1 (trasporto persone con un massimo di otto posti) M2 (trasporto persone con pi๠di otto posti a sedere ma sotto le 5 tonnellate) M3 (trasporto persone con pi๠di otto posti a sedere ma sopra le 5 tonnellate); N1 (trasporto merci con massa non superiore a 3,5 t) N2 (trasporto merci con massa superiore a 3,5 t ma inferiore a 12 tonnellate) N3 (trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate) sono obbligati ad indossare le cinture di sicurezza ove presenti, se non presenti non c’èl’obbligo di montarle, ma su tali veicoli, cioèprivi di sistemi di ritenuta i bambini inferiori a 3 anni non possono viaggiare, i bambini di età superiore possono essere trasportati (su sedile anteriore) solo se di statura superiore a 1,50 metri. Sui taxi o veicoli noleggio con conducente, se sprovvisti di sistemi di ritenuta adeguati, i bambini di statura inferiore a 1,50 metri, possono essere trasportati sul sedile posteriore ma devono essere accompagnati da persona con almeno 16 anni di età .
Sugli autobus i passeggeri devono essere informati degli obblighi sopracitati, con cartelli o altri sistemi pubblicitari. Sono esonerati dall’uso delle cinture di sicurezza i soli passeggeri in piedi che viaggiano sui bus urbani.
Tutti gli autisti di taxi o di veicoli di noleggio con conducente, sono obbligati ad indossare i sistemi di rinenuta anche nei centri abitati.
Assunzione invalidi obbligatoria
L’obbligo di assunzione degli invalidi, sussiste per tutti i datori di lavoro, sia del settore pubblico sia privato, che occupano pi๠di 15 dipendenti. Non verranno contemplati in tale quota:
i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato inferiore ai 9 mesi, di formazione, di apprendistato, di reinserimento, lavoratori a domicilio, i soci di cooperative, lavoratori disabili.
Multe e sanzioni
News per aziende
Leggi giovani imprenditori
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali
1 – Imprenditorialità giovanile.
1) L’ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosଠcome definiti dai regolamenti dell’Unione europea.
Nuove leggi
Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 èautorizzato a costituire..
Contratto di locazione
La legge che regolamenta le locazioni èla n. 431 del 9/12/1998; i contratti di locazione pi๠diffusi nel nostro sistema sono: a canone libero e a canone concordato.
Cosa si intende per contratto di locazione a canone libero?
E’ un accordo tra inquilino e proprietario, col quale di comune accordo stabiliscono il prezzo, senza tenere conto di riferimenti esterni.
Regolamento Condominio
Il condominio nasce quando le parti strutturali sono in comunione con altri proprietari (il terreno su cui èsorto, i muri portanti, la copertura etc…).
Il Codice Civile èla fonte primaria che regolamenta il condominio.
Usufrutto e valore usufrutto
L’usufrutto si acquisisce per legge, per usucapione e per volontà di un soggetto. Per legge, ad esempio quando i genitori hanno il diritto di usufruire di un bene che èdi proprietà del figlio minore.
Successione con testamento
In ogni caso, anche con questo atto, la legge tutela tutti gli eventuali eredi esclusi dalla volontà del de cuius.
SUCCESSIONE LEGITTIMA:
In assenza del testamento, la legge garantisce il diritto ai parenti pà¬à¹ prossimi a succedere al defunto, si ha pertanto la successione legittima.
Rinuncia eredità
La successione si verifica quando un soggetto subentra nel rapporto giuridico di cui era titolare un’altra persona.
La successione puಠverificarsi inter vivos cioèper atto tra soggetti vivi o per mortis causa, ossia a seguito del decesso di una persona.
Come Andare in Pensione
Ultima normativa che disciplina la riforma pensionistica èla LEGGE 23 agosto 2004, n. 243.
La pensione spetta ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, ai liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano raggiunto il prescritto limite di età (età pensionabile) e abbiano versato all’apposito ente di previdenza le relative contribuzioni nella misura e per il tempo previsti.
Domanda Disoccupazione
L’indennità di disoccupazione dal 1 gennaio 2008, verrà corrisposta fino ad 8 mesi mentre agli ultracinquantenni verrà corrisposta per 12 mese. L’importo dell’indennità èpari al 60% della retribuzione dell’ultimo stipendio percepito per i primi 6 mesi, dal 7° mese passerà al 50%, mentre per i restanti mesi la percentuale sarà del 40% .
Congedi Parentali e maternità
Nei primi otto anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi; nel caso in cui sia presente un solo genitore, il periodo di congedo sarà elevato a 10 mesi.
La lavoratrice madre, o il lavoratore padre di un minore con invalidità grave, accertata in base alla legge n. 104/92 art. 4 , il periodo di congedo si protrarrà fino ai tre anni di vita del bambino (salvo nei casi in cui sia ricoverato a tempo indeterminato, in centri specialistici).