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La collaborazione organizzata dal committente

La collaborazione organizzata dal committente ha un riferimento normativo particolare e delle caratteristiche specifiche. Ecco la presentazione che del contratto fa Agenzia Lavoro

Tramite Agenzia Lavoro riepiloghiamo le caratteristiche di una collaborazione organizzata dal committente di un lavoro tra specifiche tecniche, riferimenti normativi e indicazioni contrattuali. 

da Agenzia Lavoro

Definizione

Dal 1° gennaio 2016, alle collaborazioni che si concretano in prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità  di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Eccezioni

Non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei seguenti casi:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragioni di particolari esigenze produttive e organizzative del settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali ènecessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività  prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società  e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società  sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, ale discipline sportive associate e agli enti riconosciuti dal Coni.

Stabilizzazioni

Dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti già  parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficiano dell’estinzione degli illeciti connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

Tale beneficio èriconosciuto a condizione che:

  1. i lavoratori interessati sottoscrivano atti di conciliazione nelle sedi protette (commissioni di conciliazione o di certificazione);
  2. il datore di lavoro non receda dal contratto nei 12 mesi successivi se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Sono fermi gli effetti di eventuali ispezioni effettuate prima dell’assunzione a tempo indeterminato.

Normativa di riferimento

  1. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 2 e 54.