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Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Una misura fiscale buona per fare cassa, amata dai governi di ogni colore, èla rivalutazione dei beni..

Una misura fiscale buona per fare cassa, amata dai governi di ogni colore, èla rivalutazione dei beni. La nuova Finanziaria ha riaperto i termini di una misura di rivalutazione prevista nel recente passato, e i contribuenti che non ne avessero ancora fatto ricorso potrebbero rimediare, dato che il vantaggio fiscale èvidente.

Il punto di partenza èdato dalla tassazione per i soggetti IRPEF delle plusvalenze sui terreni e sulle partecipazioni non quotate in Borsa o negli altri mercati regolamentati.


Occorre una premessa: quando un contribuente rivende a terzi un terreno di sua proprietà  oppure partecipazioni azionarie, la differenza fra il corrispettivo incassato e il costo sostenuto a suo tempo (aumentato delle spese intervenute nel frattempo che ne avessero incrementato il valore) costituisce una plusvalenza, o una minusvalenza, se il valore ènegativo.

Vediamone la tassazione, soffermandoci solo sulle regole previste per i soggetti potenzialmente interessati alla rivalutazione.
Per i terreni agricoli, la plusvalenza ètassabile se il proprietario lo rivende entro cinque anni, e purchè il bene non sia giunto per donazione o successione; nei terreni edificabili, invece, la plusvalenza èsempre tassabile, senza condizioni.

Si puಠscegliere se sommare la plusvalenza con gli altri redditi del periodo d’imposta in cui essa èconseguita, o sottoporla ad imposta sostitutiva del 20% da versare nel momento stesso in cui si stipula l’atto notarile.


Le plusvalenze sulle azioni non quotate, invece, sono sottoposte a tassazione sostitutiva del 12,5%.
Ora, èvidente che quanto pi๠èridotta la plusvalenza, tanto minore sarà  la tassazione subita. Rivalutare terreni e partecipazioni significa aggiornare il loro valore, rispetto al costo d’origine, e in questo modo porre le condizioni per conseguire a suo tempo una plusvalenza tassabile pi๠modesta. In cambio, perà², occorrerà  versare un’imposta sostitutiva.