Rivalutazione di terreni e partecipazioni

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Una misura fiscale buona per fare cassa, amata dai governi di ogni colore, èla rivalutazione dei beni. La nuova Finanziaria ha riaperto i termini di una misura di rivalutazione prevista nel recente passato, e i contribuenti che non ne avessero ancora fatto ricorso potrebbero rimediare, dato che il vantaggio fiscale èvidente.

Il punto di partenza èdato dalla tassazione per i soggetti IRPEF delle plusvalenze sui terreni e sulle partecipazioni non quotate in Borsa o negli altri mercati regolamentati.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)

leasing

Per quanto riguarda le spese cosiddette “correnti”, bisogna fare una distinzione netta fra imprenditori da un lato e artisti e professionisti dall’altro.

Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.

Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate” ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.

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Guida al trasferimento d’azienda (IX)

Tassazione ordinaria significa che la plusvalenza derivante dalla cessione si somma semplicemente agli altri redditi del contribuente riferiti al periodo d’imposta competente, ed èsoggetta all’ordinaria imponibilità  mediante aliquote progressive per scaglioni. à‰ l’ipotesi che si applica sempre, qualora il contribuente non scelga espressamente una delle altre strade possibili o non ne possieda i requisiti.

Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà  ugualmente un’attività  d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà  ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.

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Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.

Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.

Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività  d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.

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