
La normativa oggetto della modifica, ricordiamo, prevedeva che il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale e quello relativo ai primi tre trimestri dell’anno fosse compensabile fino ad un importo di 10.000 euro. Qualora il credito superava la suddetta soglia, l’eccedenza era compensabile dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR infrannuale.












