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Società  Semplificata a Responsabilità  Limitata (Ssrl)

Tra le novità  previste dal decreto sulle liberalizzazioni (D.lg. 1/2012) figura l’introduzione di una nuova tipologia di società , la cosiddetta Società  Semplificata a Responsabilità  Limitata (SSRL), con conseguente introduzione all’interno del Codice Civile dell’art. 2463-bis che ne contiene la disciplina.

Questo nuovo tipo di società  puಠessere costituito esclusivamente da giovani di età  inferiore ai 35 anni e ha tra le sue peculiarità  l’assenza di vincoli burocratici ed economici per la sua costituzione.

FAC-SIMILE AUTOFATTURA

Per costituire una SSRL, infatti, basta un semplice contratto o atto unilaterale tra persone fisiche di età  inferiore ai 35 anni, viene quindi abolita l’intermediazione del notaio e tutti i costi che ne derivano. Inoltre, come anticipato, non ènecessario disporre di una certa quantità  di soldi, in quanto per la sua costituzione èrichiesto un capitale simbolico di 1 euro, anzichè di 10.000 euro come avviene per le tradizionali società  a responsabilità  limitata.

DIFFERENZA TRA IMPRESA E SOCIETà€

L’atto costitutivo della SSRL deve poi essere depositato dagli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese entro 15 giorni dalla sua stipula. A tale atto devono inoltre essere allegati i documenti che provano la sussistenza dei requisiti previsti per la costituzione di tale società . L’iscrizione non ha alcun costo in quanto la comunicazione èsente da diritti di bollo e di segreteria. Entro i quindici giorni successivi l’ufficiale del registro deve provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione. Decorso inutilmente tale termine, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verifica la sussistenza dei presupposti e ordina l’iscrizione mediante apposito decreto.

Il requisito dell’età  dei soci, che come anticipato non devono aver compiuto 35 anni, deve sussistere non solo al momento della costituzione della società  ma anche durante la sua vita. Nel caso in cui uno o pi๠soci compiano 35 anni, infatti, l’assemblea deve essere immediatamente convocata dagli amministratori e se non si delibera la trasformazione della società  questi vengono esclusi di diritto.

Nel caso in cui il venir meno del requisito dell’età  riguardi tutti i soci, se l’assemblea non delibera la trasformazione della società  questa si scioglie, in quanto tale fattispecie rientra tra le cause di scioglimento della SSRL.