
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12572 del 22 Maggio 2013, con la quale èstato rigettato il ricorso presantato da una casa di cura avverso il provvedimento di condanna emesso dal giudice di merito, che dopo aver inquadrato il rapporto di lavoro esistente tra medico e struttura sanitaria come subordinato, ha previsto a carico dell’ente l’obbligo di versare a favore del lavoratore somme consistenti a titolo di differenza retributiva.











