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Inservibili in giudizio i documenti esibiti in ritardo

documenti contabili

Il D.P.R. 600 del 1973, modificato e integrato negli anni molte volte, stabilisce le modalità  di accertamento dell’imposta sul reddito, fissando nell’articolo 32 un principio di basilare importanza.

Non solo tutte le spese che si pretende di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo devono essere inerenti all’attività  e documentate dalle relative fatture o altre pezze giustificative, ma tali documenti probatori devono essere sempre esibiti al primo invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria: se si “perde il treno”, tali documenti diventano inservibili e le relative spese divengono indeducibili.


L’ha imparato a proprie spese una società  laziale che ricevette dall’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento del reddito, la richiesta di presentare i libri contabili e tutti i documenti del periodo d’imposta esaminato.


Sennonchè l’impresa dimenticಠdi presentare parte della documentazione comprovante le spese, spingendo l’Agenzia delle Entrate a considerare indeducibili molti costi e ad emettere il relativo avviso di accertamento.

La società  aveva impugnato l’avviso presentando davanti alla commissione tributaria tutte le fatture mancanti: ma ormai era fuori tempo massimo. L’articolo 32, infatti, stabilisce che i documenti probanti gli oneri sostenuti possono essere presentati in ritardo solo se si dimostra di non averli presentati precedentemente per causa non imputabile (per esempio: furto).

In questo caso, i documenti devono essere presentati in occasione della prima udienza presso la commissione tributaria provinciale, o alla prima udienza disponibile se i documenti saltano fuori in un momento successivo.

La società  pretendeva di interpretare l’articolo 32 nel senso che solo un rifiuto esplicito di esibire le fatture le rendeva inutilizzabili, mentre nel proprio caso si trattava di una semplice dimenticanza. Ma la commissione tributaria regionale del Lazio non ha ravvisato nella legge alcuna interpretazione di questo genere, e la condanna della società  èstata inevitabile.