Gli accordi collettivi sottoscritti devono poi passare al vaglio dell’autorità garante istituita appositamente sulla materia..

La legge fu messa a punto con il consenso di tutte le parti interessate, e ancora oggi, sebbene mostri delle imperfezioni da migliorare, è comunque un punto di riferimento che desta molto interesse anche in altri Paesi europei.
Innanzitutto, essa definisce cosa si intende con “servizi pubblici essenzialiâ€. Lungi dall’avere rilievo la natura pubblica o privata dell’azienda erogante, sono tali quei servizi rivolti alla generalità dei cittadini e destinati a soddisfare loro diritti fondamentali.
Secondo un elenco non tassativo, la legge definisce come tali i servizi resi dalle scuole e università , dai tribunali, dalle aziende di trasporto su scala nazionale e locale, dai giornali, radio e televisioni, dai gestori dello smaltimento dei rifiuti, dagli uffici postali ecc.
Ma l’aspetto più rilevante della norma consiste nel delegare alla contrattazione collettiva l’individuazione precisa e puntuale di tutte le attività svolte da considerarsi essenziali, e dunque quale deve essere il servizio minimo che deve comunque essere offerto al pubblico, nonché la scelta delle modalità e dei tempi per diffondere presso la cittadinanza un preavviso dello sciopero.
Gli accordi collettivi sottoscritti devono poi passare al vaglio dell’autorità garante istituita appositamente sulla materia, che può ratificarli o chiedere modifiche, o nei casi più urgenti, adottare direttamente propri provvedimenti in attesa di un accordo sindacale congruo. Il Garante, oltre a verificare il rispetto degli accordi, emette sanzioni a carico delle parti sociali responsabili di eventuali violazioni.