che si caratterizza per aver voluto estendere il beneficio alla più ampia casistica possibile, agendo..

A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato una circolare emanata congiuntamente dai ministeri del Welfare e delle Finanze, che si caratterizza per aver voluto estendere il beneficio alla più ampia casistica possibile, agendo sugli interstizi della norma di legge.
È confermato che l’agevolazione vale per il lavoro straordinario esercitato nelle aziende private nel semestre che va dal luglio al dicembre 2008. È tuttavia possibile che prossimamente il legislatore decida di prorogarne la durata, e magari di estenderla anche ai dipendenti pubblici, ma il Presidente del Consiglio, pur favorevole, ha dovuto mettere le mani avanti e spiegare che i fondi a disposizione per coprire tale proroga sono troppo pochi, al momento.
Con i chiarimenti arrivati dal ministero, risulta ora che l’agevolazione comporta una tassazione sostitutiva del 10% su parecchie somme erogate in dipendenza di un rapporto di lavoro. Si tratta del lavoro prestato oltre gli orari contrattuali ordinari (lo straordinario propriamente detto), nonché il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi, gli indennizzi per ferie e permessi non goduti a causa dello straordinario, il lavoro notturno e i premi erogati sulla base della produttività individuale o aziendale.
L’aliquota del 10% si applica sull’intera somma erogata comprensiva di salario ordinario e maggiorazione entro la soglia massima pari a € 3.000 – al netto delle ritenute previdenziali – nel corso dell’anno, ma solo per coloro che non hanno nell’anno un reddito da lavoro dipendente superiore a € 30.000.