
Cosa succede, invece, in caso di leasing? Il legislatore tributario ha voluto fissare un parallelismo fra acquisto e locazione finanziaria (per non favorire fiscalmente una soluzione a discapito dell’altra).

Cosa succede, invece, in caso di leasing? Il legislatore tributario ha voluto fissare un parallelismo fra acquisto e locazione finanziaria (per non favorire fiscalmente una soluzione a discapito dell’altra).

Vi èstata perಠun’importante restrizione: fino al 2009, infatti, era deducibile solo un terzo della quota di ammortamento (mentre per le quote che emergeranno dal 2010 in poi, non vi saranno restrizioni).


Questa èla motivazione della comunicazione dati annuale, lo scarno modello che tutti i titolari di partita IVA (salvo eccezioni) devono inviare entro il prossimo primo marzo. I valori di dettaglio sono contenuti nella dichiarazione, ma gli importi totali vanno anticipati con la comunicazione dati.

L’idea èquella di rivendere sul mercato le banche dati raccolte anno dopo anno. Ci si èresi conto, cioà¨, che gli studi di settore offrono uno spaccato statistico dettagliatissimo dell’imprenditoria italiana, il quale, meglio di molte chiacchiere, èin grado di mettere in luce quali settori sono in crescita e quali in difficoltà , quali aree geografiche sono pi๠promettenti per un dato business, quali bisogni finanziari o strumentali presentano gli aderenti alle singole tipologie di attività .

La storia èsemplice: la donna era addetta al bar di un noto casinà², e con una certa frequenza ometteva di certificare i corrispettivi delle consumazioni (senza, peraltro, che vi fossero alla base motivazioni particolari, se non la semplice pigrizia).
Vediamo dunque le situazioni pi๠interessanti e frequenti. Innanzitutto, l’imposta sostitutiva (o la prima rata) va versata entro il 31 ottobre. Cosa avviene se nel frattempo il bene rivalutato èstato ceduto?


Il punto di partenza èdato dalla tassazione per i soggetti IRPEF delle plusvalenze sui terreni e sulle partecipazioni non quotate in Borsa o negli altri mercati regolamentati.

I servizi, perà², non sono tutti uguali fra loro: possiamo infatti distinguere i servizi “generici†da alcune categorie particolari. I servizi generici sono quelli a cui si applicano le regole descritte senza ulteriori considerazioni. I servizi particolari, invece, sono quelli a cui si applicano norme in parte divergenti, in deroga alle regole ordinarie.
La fattura che dovrà emettere il prestatore del servizio, perà², oltre a recare la dicitura di esclusione avrà altre due peculiarità che la distingueranno dalle altre: sarà obbligatorio indicare il numero di identificazione (per gli italiani: il numero di partita IVA) del cliente, che normalmente non occorre specificare, e il suo ammontare non entrerà a far parte del volume d’affari, al contrario delle altre operazioni per cui vi èobbligo di fatturazione (sarà bene, dunque, compiere registrazioni a parte per non fare confusione).

àˆ da notare subito una prima novità : con le nuove regole, gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni ecc.) sono sempre considerati soggetti passivi, anche quando acquistano servizi per finalità istituzionali, purchè identificati ai fini IVA.

In ogni caso, mettendo insieme il contenuto della circolare con quello della direttiva e con le analisi degli studiosi, possiamo provare a tracciare un quadro complessivo.