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Territorialità  dei servizi ai fini IVA

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Con la circolare n. 58 del 31 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha offerto i primi chiarimenti sulle nuove regole in vigore dal giorno successivo per effetto delle direttive comunitarie IVA ancora in attesa di recepimento dalla nostra legislazione. Si attendono, comunque, altre circolari nelle prossime settimane, poichè i dubbi rimangono diversi.

In ogni caso, mettendo insieme il contenuto della circolare con quello della direttiva e con le analisi degli studiosi, possiamo provare a tracciare un quadro complessivo.


Ipotizziamo una società  immobiliare italiana che cede un terreno situato in Toscana ad un’impresa edilizia francese. Il bene ceduto èin Italia, dunque l’operazione avviene nel nostro Paese ed èpertanto imponibile: verrà  emessa fattura con normale addebito dell’IVA. Se invece il terreno fosse in Corsica, l’operazione sarebbe non imponibile e non vi sarebbe addebito dell’IVA per carenza del requisito della territorialità .

Verificare la territorialità  delle cessioni dei beni èmolto facile; ma quando si tratta di servizi il discorso si complica enormemente. Se un avvocato italiano esegue una consulenza a distanza a favore di un imprenditore francese, dove avviene la prestazione?
Secondo le regole in vigore fino al 2009, quello che contava (salvo alcuni casi particolari) era il domicilio del prestatore. Con le nuove norme, il discorso diviene pi๠complesso: la finalità  èquella di far sଠche, nella maggioranza dei casi, la tassazione avvenga nel luogo in cui èlocalizzato l’ultimo soggetto passivo coinvolto.


Dal primo gennaio, percià², occorre distinguere l’ipotesi in cui il committente sia o no un soggetto passivo ai sensi della legge IVA. Sono soggetti passivi le ditte individuali, le società  e gli enti assimilati, i professionisti, gli enti pubblici e gli enti non commerciali (quando identificati ai fini IVA) mentre non lo sono i privati consumatori.