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Rivalutazione terreni finanziaria 2010

rivalutazione terreno

Non tutti i contribuenti sono interessati alla nuova misura di rivalutazione di terreni e partecipazioni: l’agevolazione riguarda solamente le società  semplici, le persone fisiche e gli enti non commerciali; occorre perಠche i beni da rivalutare non costituiscano parte di un’attività  d’impresa. Sono inoltre potenzialmente interessati anche i soggetti di ogni genere che non siano residenti in Italia.


Per eseguire la rivalutazione, occorre che sia eseguita una perizia giurata da parte di un esperto, che stabilisca il valore dei beni alla data del 1° gennaio 2010. La differenza fra il valore attribuito dalla perizia e il costo originario costituisce la rivalutazione, da sottoporre ad imposta sostitutiva. L’aliquota da applicare sull’ammontare della rivalutazione èpari al 4% per i terreni (edificabili e agricoli) e per le partecipazione qualificate, e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

Pi๠precisamente, nelle società  non quotate (le uniche le cui partecipazioni possono essere rivalutate), le quote societarie si definiscono “qualificate” se costituiscono almeno il 25% del capitale sociale, o se consentono di detenere almeno il 20% dei voti esprimibili in assemblea ordinaria; al di sotto di tali soglie, le partecipazioni sono “non qualificate”.

Il contribuente puಠdecidere se versare l’intera imposta sostitutiva entro la data del 31 ottobre 2010, oppure se ripartirla in due o tre quote annuali di pari importo (sempre da versare entro il 31 ottobre). In caso di rateazione, occorre aggiungere gli interessi sulla base del tasso del 3% annuo.


La legge stabilisce infine quali esperti sono abilitati ad eseguire la perizia. Per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, purchè iscritti ai rispettivi albi, mentre, per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e al registro dei revisori contabili.