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Leasing immobile per professionista

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Abbiamo visto come si èvoluta la complessa disciplina della possibile deducibilità  del costo di acquisto di un immobile strumentale da parte di un professionista.

Cosa succede, invece, in caso di leasing? Il legislatore tributario ha voluto fissare un parallelismo fra acquisto e locazione finanziaria (per non favorire fiscalmente una soluzione a discapito dell’altra).


Cosà¬, per similitudine con l’ipotesi dell’acquisto, i canoni di leasing pagati per i contratti stipulati fra il 15 giugno 1990 e il 31 dicembre 2006 e dal 2010 in poi sono indeducibili; in compenso, èconsentito dedurre la rendita catastale dal reddito di lavoro autonomo.

Per i contratti, invece, sorti fino al 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-09 i canoni sono deducibili, ma ènecessario scorporare il valore del terreno. Esso, perà², va scorporato solamente dalla quota capitale dei canoni e non dalla quota interessi (che rimane integralmente deducibile).

La quota capitale va determinata secondo un complesso meccanismo indicato dalla circolare n. 1 emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19 gennaio 2007. Il calcolo èmolto tecnico e dunque si rinvia alla circolare citata per gli approfondimenti.

In tutti i casi, esiste un limite invalicabile: se non èrispettato, i canoni di leasing non sono in alcun modo deducibili. Il limite riguarda la durata minima che il contratto deve avere: anche in questo caso la legislazione ècambiata nel tempo e dobbiamo distinguere la data di stipulazione.


Infatti, per i contratti di leasing stipulati fino al 14/06/1990 la durata minima èpari ad otto anni. Per i contratti stipulati nel triennio 2007-09, invece, la durata minima èdi quindici anni.
In caso di uso promiscuo dell’immobile, naturalmente, la quota deducibile del canone di leasing oppure la rendita catastale (secondo i casi) èridotta al 50%.