
Cosa succede, invece, in caso di leasing? Il legislatore tributario ha voluto fissare un parallelismo fra acquisto e locazione finanziaria (per non favorire fiscalmente una soluzione a discapito dell’altra).
Cosà¬, per similitudine con l’ipotesi dell’acquisto, i canoni di leasing pagati per i contratti stipulati fra il 15 giugno 1990 e il 31 dicembre 2006 e dal 2010 in poi sono indeducibili; in compenso, èconsentito dedurre la rendita catastale dal reddito di lavoro autonomo.
Per i contratti, invece, sorti fino al 14 giugno 1990 e nel triennio 2007-09 i canoni sono deducibili, ma ènecessario scorporare il valore del terreno. Esso, perà², va scorporato solamente dalla quota capitale dei canoni e non dalla quota interessi (che rimane integralmente deducibile).
La quota capitale va determinata secondo un complesso meccanismo indicato dalla circolare n. 1 emanata dall’Agenzia delle Entrate il 19 gennaio 2007. Il calcolo èmolto tecnico e dunque si rinvia alla circolare citata per gli approfondimenti.
In tutti i casi, esiste un limite invalicabile: se non èrispettato, i canoni di leasing non sono in alcun modo deducibili. Il limite riguarda la durata minima che il contratto deve avere: anche in questo caso la legislazione ècambiata nel tempo e dobbiamo distinguere la data di stipulazione.
Infatti, per i contratti di leasing stipulati fino al 14/06/1990 la durata minima èpari ad otto anni. Per i contratti stipulati nel triennio 2007-09, invece, la durata minima èdi quindici anni.
In caso di uso promiscuo dell’immobile, naturalmente, la quota deducibile del canone di leasing oppure la rendita catastale (secondo i casi) èridotta al 50%.