
Parliamo invece di beni promiscui quando essi sono impiegati in parte per scopi imprenditoriali e in parte per scopi privati: per esempio, coloro che lavorano da casa potranno considerare l’arredamento, il computer ecc. come beni promiscui.

Parliamo invece di beni promiscui quando essi sono impiegati in parte per scopi imprenditoriali e in parte per scopi privati: per esempio, coloro che lavorano da casa potranno considerare l’arredamento, il computer ecc. come beni promiscui.

In sintesi, per le imprese èstabilito quanto segue.

Percià², chi aveva comprato separatamente terreno e fabbricato non aveva particolari problemi, mentre chi (la grande maggioranza) li aveva comprati insieme, doveva separare dal valore complessivo quello del terreno. Il discorso, bene precisarlo, riguarda qualsiasi tipo di fabbricato, inclusi quelli inseriti in un condominio.

àˆ bene perಠdarne conto, poichè gli effetti di quanto effettuato in passato potrebbero ancora riverberarsi negli anni a venire fino ad esaurimento.
Precisiamo che, per tali beni, le regole sono dettate dal T.U.I.R. per le società di capitali e gli altri soggetti IRES, ma si applicano integralmente anche per imprenditori individuali e società di persone, mentre qualche precisazione ulteriore andrà fatta per i liberi professionisti.

Prima di analizzare le regole da seguire, èbene fare alcune premesse.

I beni presi in leasing devono comparire nel bilancio dei locatori e non degli utilizzatori: questi ultimi potranno capitalizzarli soltanto se, alla fine del contratto, avverrà il riscatto del bene, e il prezzo di riscatto costituirà il costo storico.
Per quelli immateriali, tuttavia, occorre fare ulteriori precisazioni, poichè il Codice Civile impone una serie di regole specifiche che prevalgono talvolta sui criteri contabili generali. I beni immateriali possono essere numerosi ed eterogenei; per motivi di prudenza, per alcuni di loro sono fissate talune regole severe sulla capitalizzazione e sulla vita utile.

Il risultato cosଠottenuto, perà², potrebbe non riflettere l’autentico valore attribuibile al singolo bene: se esso infatti risultasse avere sul mercato un valore corrente sensibilmente differente occorrerà compiere opportune valutazioni.

Qualora il bene sia comprato da terzi, si tratta ovviamente dell’importo versato al fornitore al momento dell’acquisto e rimasto a carico dell’impresa. L’IVA, quindi, non va considerata poichè l’impresa ne viene rimborsata in virt๠dei meccanismi di tale imposta; questo, ovviamente, quando l’IVA risulta totalmente detraibile.

Per i beni strumentali, invece, il discorso èmolto pi๠complesso: poichè il loro utilizzo si protrae negli anni, anche il relativo costo andrà ripartito.
Il procedimento di ripartizione dei costi dei beni strumentali negli anni di utilizzo èchiamato “ammortamento†e costituisce uno delle pi๠classiche operazioni da eseguire in occasione del bilancio d’esercizio.

Per quanto riguarda i beni, essi possono essere classificati secondo molti criteri; uno dei pi๠importanti distingue i beni-merce dai beni strumentali. I primi sono comprati per essere rivenduti (le merci propriamente dette) o per essere impiegati nei processi produttivi (materie prime o semilavorati) al fine di ottenere prodotti da cedere sul mercato. Essi, in altre parole, finiscono direttamente o indirettamente nelle mani dei clienti.

Col passare dei giorni sono giunti i provvedimenti ministeriali sulle modalità tecniche di erogazione dell’incentivo, ma alcuni dubbi sussistono ancora e non èscluso che altre istruzioni siano da attendersi.
