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Concordato preventivo: adunanza dei creditori

Si èaccennato, negli articoli precedenti, ad alcuni casi in cui il tribunale dichiara automaticamente il fallimento dell’imprenditore: rigetto dell’istanza di ammissione e mancanza di versamento della somma richiesta per coprire le spese della procedura.


C’ anche un terzo caso: qualora, nelle sue indagini, il commissario giudiziale scopra determinati eventi dolosi dell’imprenditore, deve riferirne subito al giudice delegato, e anche stavolta il fallimento ècerto. I possibili casi dolosi sono l’aver nascosto parte dell’attivo per sottrarlo alla procedura e l’aver volontariamente gonfiato o ridimensionato la lista dei creditori, secondo le convenienze.

Comunque sia, una volta che il concordato preventivo èomologato, tutti questi peccati originali sono da ritenersi sanati e non pi๠rilevanti.

Per arrivare all’omologa, perà², occorre passare per la decisione dei creditori, convocati dal commissario giudiziale. Dato che il risanamento dell’azienda passa normalmente attraverso una contrazione dei loro diritti e, soprattutto, dei loro crediti, il loro consenso èuna condizione basilare.

Il giorno dell’adunanza, il commissario giudiziale descrive il piano di risanamento e presenta una propria relazione sulla sua fattibilità , dopodichè inizia un libero dibattito fra i creditori, che possono chiedere chiarimenti direttamente allo stesso imprenditore. Va precisato che, salvo gravi e giustificati motivi, egli deve partecipare personalmente all’adunanza, a pena di fallimento.


Terminato il dibattito, i creditori votano. Il consenso si ritiene espresso qualora rispondano positivamente i creditori che rappresentino pi๠del 50% del totale dei debiti. Sono perಠesclusi dal voto alcuni creditori: i parenti dell’imprenditore (poichè in conflitto d’interesse) e coloro che abbiano rilevato i debiti di costoro nell’ultimo anno, nonchè i titolari di cause legittime di prelazione (poichè comunque garantiti) salvo che non rinuncino alle stesse.

Se il consenso non èraggiunto, scatta la dichiarazione di fallimento, altrimenti si procede verso il giudizio di omologazione.